Recesso volontario, rimborso delle azioni nelle banche popolari e di credito cooperativo e modifiche statutarie
Pubblicato il 10/04/16 20:34 [Doc.1009]
di Redazione IL CASO.it
TRIBUNALE DI CAGLIARI - GIUDICE IGNAZIO TAMPONI â 24 settembre 2014
Banche popolari e di credito cooperativo â Azioni â Rimborso â Cause di Recesso volontarie â Modifiche statutarie obbligatorieââ Nullitaâ - Indennizzo
Banche popolari e di credito cooperativo â Azioni â Cause di recesso â Eliminazione Clausola â Modificazione Clausola - Nullitaâ
Banche popolari e di credito cooperativo â Norme Tub â Applicazione norme â Esclusione espressa
Lâinterpretazione secondo cui la norma di cui al 2437 c.c. non si applicherebbe alle modifiche statutarie per così dire ânecessitateâ, ovverosia imposte dal rispetto delle previsioni dellâautorità di vigilanza, finirebbe per comportare una parziale abrogazione del dettato normativo, non giustificata da alcun argomento di diritto positivo.
In particolare la lettera e) si applica a tutte le cause di recesso, non distinguendo la norma tra cause di recesso eliminate dallâassemblea per sua libera scelta, quale espressione dellâindirizzo della maggioranza, e cause di recesso eliminate per così dire âdoverosamenteâ, in ossequio ai dettami dellâautorità di vigilanza. Ciò che rileva, infatti, è lâeliminazione oggettiva di una causa di recesso.
Laddove il Legislatore ha voluto escludere lâapplicazione di una disposizione del codice civile alle banche di credito cooperativo lo ha fatto espressamente attraverso lâart. 150 - bis del Testo Unico Bancario.
Massime a cura di Giuseppe Razzino
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