Primo Presidente della Corte di Cassazione - Ecco la sentenza del Consiglio di Stato che annulla il provvedimento del CSM
Pubblicato il 15/01/22 10:17 [Doc.10104]
di Redazione IL CASO.it


Il testo integrale anche in allegato:
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Pubblicato il 14/01/2022
N. 00268/2022REG.PROV.COLL.
N. 04299/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4299 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
contro
Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, nonché del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il Cons. Alberto Urso e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza discussione, avanzate dagli avvocati Scoca, Luciani, D'Andrea e dello Stato Russo e Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
1. Con -OMISSIS- veniva conferito al -OMISSIS- l'incarico direttivo di -OMISSIS- nell'ambito della procedura comparativa indetta con bando del -OMISSIS-.
La proposta in favore del -OMISSIS- era stata formulata dalla V Commissione del Csm all'unanimità; nel plenum la votazione non era unanime, stante l'astensione di uno dei componenti, oltre alla non partecipazione al voto del Presidente della Repubblica.
2. Avverso la delibera, la relativa proposta, e gli atti presupposti, connessi e consequenziali proponeva ricorso altro candidato, il -OMISSIS-, odierno appellante.
3. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza del Csm, del Ministero della Giustizia e del -OMISSIS-, respingeva il ricorso.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il -OMISSIS- deducendo:
I) error in iudicando per motivazione manifestamente carente e contraddittoria; erronea interpretazione dell'art. 12 d.lgs. n. 160 del 2006; violazione degli artt. 2, 25 e 26 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria; disparità di trattamento e difetto d'istruttoria;
II) error in iudicando per motivazione manifestamente carente e contraddittoria; violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 160 del 2006; violazione degli artt. 21, 25 e 26 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, mancata considerazione di fatti rilevanti (nella specie, le esperienze professionali dell'odierno appellante), grave travisamento dei fatti (nella specie, patente sopravvalutazione delle esperienze professionali del controinteressato);
III) error in iudicando per motivazione manifestamente carente e contraddittoria; violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 160 del 2006; violazione degli artt. 21, 25 e 26 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria; eccesso di potere per grave travisamento dei fatti (nella specie patente sopravvalutazione delle esperienze professionali del controinteressato con riguardo alle funzioni di Presidente della -OMISSIS- Sezione);
IV) error in iudicando per motivazione manifestamente carente e contraddittoria; violazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per motivazione meramente apparente della deliberazione impugnata e manifesta ingiustizia.
5. Resistono all'appello il Csm e il Ministero della Giustizia, nonché il -OMISSIS-, chiedendone la reiezione.
6. All'udienza pubblica del 25 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno anzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dal -OMISSIS-.
1.1. Eccepisce l'appellato l'inammissibilità del gravame per non avere il -OMISSIS- mosso specifiche censure alla sentenza ai sensi dell'art. 101 Cod. proc. amm.
In senso contrario, va osservato come l'appello enuclei in realtà in modo sufficientemente dettagliato le ragioni di doglianza nei confronti della sentenza, i cui capi criticati pure chiaramente individua (v., al riguardo, infra, sub § 2 ss.): il che vale di per sé a ritenere infondata l'eccezione sollevata.
1.2. Sempre in via preliminare il controinteressato eccepisce l'inammissibilità delle censure in quanto incidenti sul merito delle valutazioni operate dal Csm e rivolte a censurare il "tono" della delibera più che i suoi profili d'illegittimità.
Neanche tale eccezione è condivisibile, atteso che le doglianze formulate dall'appellante (fermo quanto di seguito esposto in relazione a ciascuna di esse) valgono effettivamente a enucleare nel complesso - per quanto qui di rilievo - vizi di legittimità da cui la delibera risulterebbe affetta (v. infra, sub § 2 ss.).
1.3. Ancora, il -OMISSIS- eccepisce che l'appellante non avrebbe contestato la valutazione espressa dal Csm in relazione all'indicatore specifico sub art. 21, lett. c) del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, essendo rimasti incontestati i rilievi per cui il -OMISSIS- non ha sviluppato una concreta attività di esame preliminare dei ricorsi mentre il -OMISSIS- ha maturato un'esperienza in tal senso dapprima presso la cd. "Struttura centralizzata", e successivamente quale Presidente della -OMISSIS-, svolgendo in un primo tempo l'incarico di -OMISSIS-, e poi assumendo direttamente la responsabilità della -OMISSIS-.
In senso contrario è sufficiente richiamare il terzo motivo di gravame, col quale l'appellante si duole (anche) della valutazione del Csm in relazione al suddetto indicatore specifico, e lamenta in specie il mancato richiamo e l'omessa valorizzazione delle proprie esperienze di spoglio (cfr. infra, sub §§ 3.1 e 3.3.6.2), oltre a censurare i profili di valutazione correlati all'attività direttiva svolta dall'appellato quale Presidente della -OMISSIS- della Corte (infra, sub § 3.1, cit., e 3.3.6.3).
2. Nel merito, col primo motivo d'impugnazione l'appellante si duole del mancato accoglimento della censura con cui aveva dedotto in primo grado l'illegittimità della delibera alla luce dell'assenza d'una vera e propria valutazione comparativa fra i candidati, considerato che la stessa prende le mosse dal curriculum del candidato proposto e riproduce con esposizione ridotta a incompleta i profili degli altri candidati, così falsando di fatto l'attività di confronto.
La sentenza non avrebbe operato al riguardo alcuna valutazione critica del deliberato, limitandosi a riprodurlo, e dunque a reiterarne i contenuti.
In tale prospettiva, è rimasto negletto e non adeguatamente considerato il consistente divario fra i curricula dei due candidati, dai quali emergeva una ben più ampia esperienza del -OMISSIS- che avrebbe dovuto essere congruamente valorizzata.
2.1. Il motivo, per la parte in cui non sovrapponibile agli altri tre - cui si rinvia per una trattazione congiunta - non è condivisibile.
2.1.1. Così come ritenuto dalla sentenza, la comparazione eseguita muovendo dal profilo del -OMISSIS- non dà luogo ex se ad alcun profilo d'illegittimità, trattandosi di mera tecnica redazionale in sé non illegittima né pregiudizievole purché sfociante, sul piano sostanziale, in una valutazione comparata dei profili dei candidati adeguata e sufficientemente approfondita.
Nella specie è del resto effettivamente ravvisabile un momento di comparazione fra il curriculum del -OMISSIS- e quello degli altri candidati (sub par. 4 ss.) - incluso, singolarmente, l'odierno appellante (sub par. 4.2) - al di là degli eventuali suoi vizi e lacune sostanziali.
Allo stesso modo, non risulta di per sé idonea a viziare la delibera la circostanza dell'omessa audizione del -OMISSIS- nell'ambito del procedimento - della quale l'appellante fa menzione - atteso che in relazione a ciò non sono dedotti, né comunque emergono, specifici profili d'illegittimità della comparazione, e neppure vizi di ordine procedurale; la stessa audizione del -OMISSIS-, cui la delibera fa riferimento, riguarda la (distinta) procedura relativa alla nomina di-OMISSIS-, ed è acquisita nel procedimento in esame e richiamata quale mero elemento confermativo della valutazione espressa dal Csm.
3. Col secondo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della doglianza con cui aveva dedotto in primo grado gli errori commessi dal Csm nella valutazione comparativa sugli indicatori specifici di cui alle lett. a) e b) dell'art. 21 del Testo unico.
In particolare, il Csm avrebbe trascurato il principale indicatore di professionalità, rappresentato dall'entità della permanenza nell'esercizio delle funzioni di legittimità, che ammonta per l'appellante al considerevole periodo di 23 anni e 3 mesi, contro i soli 12 anni e 6 mesi del -OMISSIS-.
Ancora, la sentenza sarebbe incorsa in errore nel calcolare il periodo di permanenza del -OMISSIS- quale componente delle-OMISSIS-, che ammonterebbe a 4 anni e 10 mesi anziché i ritenuti 6 anni, periodo del resto non paragonabile a quello (ben più consistente) vantato dall'appellante, pari a complessivi 10 anni e 7 mesi.
Anche i dati sulle sentenze redatte in veste di estensore in Sezioni Unite dimostrerebbero uno scarto considerevole fra i due candidati, non adeguatamente considerato dal Csm, atteso che il -OMISSIS- è stato autore di 172 sentenze, da cui sono state tratte 103 massime, contro le 71 sentenze, cui corrispondono 29 massime, del -OMISSIS-.
In tale contesto, la differenza quantitativo-temporale nelle esperienze dei due candidati è così consistente da non potere essere aliunde colmata.
Allo stesso modo, l'esperienza maturata dal -OMISSIS- presso la -OMISSIS- sarebbe priva di valore nomofilattico, e dunque dovrebbe essere considerata di suo non significativa in termini di "permanenza nelle funzioni di legittimità" ex art. 21, lett. a) del Testo unico in funzione dell'ufficio messo a concorso.
Al contempo, l'affermata maggior completezza del percorso professionale del controinteressato è tratta invero da un solo anno di attività da questi svolta nel settore penale in sede di legittimità.
La delibera risulta dunque irragionevolmente ed erroneamente motivata, pervenendo a risultati comparativi altrettanto erronei.
3.1. Col terzo motivo l'appellante censura il rigetto della doglianza con cui in primo grado aveva denunciato gli errori commessi dal Csm nella valutazione degli indicatori specifici di cui alle lett. c) e d) dell'art. 21 del Testo unico.
Nella specie, l'appellante critica la delibera per il rilievo che attribuisce all'esperienza direttiva del -OMISSIS- presso la -OMISSIS- della Corte di cassazione.
Tale Sezione, sottolinea l'appellante, è caratterizzata da un meccanismo di coassegnazione dei magistrati rispetto alla loro Sezione di effettiva appartenenza, e dunque da un'attività di coordinamento limitata e circoscritta affidata al Presidente.
La Sezione, inoltre, come già posto in risalto, sarebbe priva di compiti nomofilattici, assolvendo una funzione sostanzialmente ausiliaria e gregaria delle altre Sezioni.
Peraltro le stesse statistiche di produttività della -OMISSIS- Sezione risulterebbero peggiorate nel periodo di presidenza del -OMISSIS-.
In tale contesto, il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel limitarsi ad affermare la "opinabilità" del suddetto giudizio incentrato sul rilievo attribuito all'esperienza direttiva presso la -OMISSIS- Sezione, e avrebbe omesso il sindacato sulla relativa motivazione e sull'eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza e incongruenza.
Al contempo, l'appellante deduce che è stata trascurata la propria rilevante esperienza nell'ufficio spoglio - pari a quasi 10 anni - mancante nel percorso del -OMISSIS- e ben rilevante ai fini dell'indicatore specifico sub lett. c) dell'art. 21; lo stesso appellante fu del resto uno dei magistrati che diedero vita alla suddetta -OMISSIS- della Corte.
In tale contesto la delibera sarebbe viziata anche per travisamento di fatto, laddove esclude lo svolgimento di attività di spoglio dei ricorsi da parte del -OMISSIS-.
In relazione all'indicatore specifico di cui alla lett. d), l'appellante si duole poi dell'omessa considerazione delle proprie esperienze ordinamentali (in specie, nel settore informatico; quale componente della Commissione per l'automazione dei servizi di cancelleria; nell'ambito del C.E.D.; quale referente distrettuale per la formazione decentrata per il periodo -OMISSIS-della Corte di cassazione; quale componente della Commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti della prova preliminare del concorso per uditore giudiziario; quale componente della Commissione per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità ex art. 12 d.lgs. n. 160 del 2006; quale componente della Commissione Tributaria Centrale; quale componente della Commissione esaminatrice di concorsi per il ruolo di Consigliere di Stato).
In particolare, il giudice di primo grado avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla corrispondente censura proposta dal ricorrente, e sarebbe altresì incorso in errore - al pari del Csm - nel qualificare le suddette esperienze come organizzative anziché ordinamentali, trattandosi peraltro di attività ben idonee a superare a fini valutativi quelle di (risalente) partecipazione del -OMISSIS-, quale componente per due mandati, al Consiglio Giudiziario di -OMISSIS-, valorizzate dalla delibera fra le esperienze ordinamentali ex art. 34, comma 2, Testo unico.
Ancora, sarebbero state trascurate le esperienze organizzative vantate dall'appellante (ad es., quale pretore mandamentale provvisto dei correlati compiti direzionali; istruttore di importanti processi in materia di criminalità organizzata, in relazione ai quali il -OMISSIS- contribuì anche alla sperimentazione di un software di coordinamento e organizzazione assurto a prototipo per affari similari; componente della Commissione di studio per l'organizzazione degli uffici del settore penale in previsione dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).
Sarebbero state parimenti neglette le esperienze organizzative maturate dall'appellante presso la Corte di cassazione, fra cui in particolare l'introduzione dell'innovativo cd. "metodo progettuale" per la formazione dei ruoli d'udienza in Terza Sezione civile.
3.2. Col quarto motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla censura con cui aveva dedotto in primo grado il grave vizio di motivazione della delibera in ordine all'affermata prevalenza del profilo del -OMISSIS-, stante l'assenza di un'effettiva e analitica comparazione sugli indicatori specifici previsti dal Testo unico, dal cui scrutinio analitico non può prescindersi nella valutazione, e difettando in specie una loro disamina "incrociata" fra i candidati.
3.3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione - nonché insieme con le residue doglianze proposte col primo motivo d'appello - sono fondati, nei termini e per le ragioni che seguono.
3.3.1. È controverso il concorso per l'incarico di -OMISSIS-.
Si tratta di un incarico rientrante fra le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, ai sensi dell'art. 10, comma 16, d.lgs. n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150).
Per tali incarichi l'art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160 del 2006 prevede specificamente che «oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva».
Il successivo comma 12 stabilisce che «Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».
3.3.2. Preliminarmente, occorre rammentare che per consolidata giurisprudenza il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, 1° comma, Cost.), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del Csm a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge: vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell'organo di governo autonomo (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 27 settembre 2021, n. 6476; 26 maggio 2020, n. 3339; 21 maggio 2020, n. 3213; 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450; 7 febbraio 2020, n. 976; 22 gennaio 2020, n. 524; 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; 2 agosto 2019, n. 5492; 17 gennaio 2018, n. 271; 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216). Per conseguenza il Testo unico non reca norme, cioè regole di diritto, ma solo pone criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalità valutativa dell'organo di governo autonomo: sicché un successivo contrasto con le sue previsioni non concretizza una violazione di precetti, ma un discostamento da quei criteri che, per la pari ordinazione dell'atto e il carattere astratto del primo, va di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciò non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non già di violazione di legge. In ipotesi di denunciato contrasto con il Testo unico, dunque, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve vagliare se in concreto siano stati indicati e adeguatamente dimostrati esistenti i detti presupposti per derogarvi. Al tempo stesso, ove si rilevi che una previsione del Testo unico si pone in contrasto con la legge, andrà senz'altro ritenuta priva di effetti e non applicata dal giudice, quand'anche non espressamente impugnata.
3.3.3. Ciò ricordato, va rilevato che il Testo unico, a fronte delle previsioni dell'art. 12 d.lgs. n. 160 del 2006 in relazione al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (fra cui le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, cui si riferisce in particolare il citato art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160 del 2006) individua i due parametri generali delle «attitudini» e del «merito» ai fini della valutazione comparativa dei candidati, che confluiscono in un giudizio finale «complessivo e unitario» (art. 2, comma 1, Testo unico).
In relazione alle attitudini il Testo unico distingue poi due categorie di indicatori utili alla valutazione individuale e comparativa dei magistrati: gli indicatori «generali», di cui agli artt. 6 ss. del Testo unico (Sezione I, Capo I, Parte II), e gli indicatori «specifici», previsti dagli artt. 14 ss. (Sezione II del medesimo Capo).
Ai fini della valutazione comparativa delle attitudini, l'art. 26 stabilisce a sua volta che il giudizio è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, e precisa come «nell'ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio» (cfr. art. 26, comma 3), e cioè agli indicatori specifici.
Con riguardo ai criteri di valutazione per il conferimento di uffici direttivi giudicanti di legittimità, l'art. 21 del Testo unico stabilisce che «Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva […]: a) l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; b) la partecipazione alle Sezioni Unite; c) l'esperienza maturata all'ufficio spoglio; d) l'esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza dei collegi».
L'art. 33 attribuisce peraltro al riguardo, per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti di legittimità, «speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro» ai suddetti indicatori specifici di cui all'art. 21.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiaramente posto in risalto, in proposito, che lo «speciale rilievo» attribuito agli indicatori specifici ex art. 26, comma 3, Testo unico va inteso "nel senso, evidenziato dalla relazione illustrativa del T.U., che 'gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva', in ordine alle caratteristiche dell'incarico da conferire.
Pertanto, laddove un candidato possa in concreto vantare indicatori specifici, questo 'speciale rilievo' che va ad essi dato implica che non se ne possa pretermettere la valutazione e il peso. Il che, se non significa che senz'altro debbano contrassegnare la prevalenza di quel candidato su altri candidati, impone nondimeno l'onere di una particolare ed adeguata motivazione, nella valutazione complessiva, nell'ipotetica preferenza per un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi): per modo che ne sia evidenziata e giustificata, attraverso il puntuale esame curriculare, la maggiore 'attitudine generale' o il particolare 'merito'" (Cons. Stato, V, 31 agosto 2021, n. 6127; cfr. anche Id., 4 agosto 2021, n. 5475; 29 marzo 2021, n. 2647; 20 ottobre 2020, n. 6328; 29 ottobre 2018, n. 6137).
Va ancora soggiunto, in relazione all'incarico qui controverso, che ai sensi dell'art. 34, comma 1, Testo unico «Per il conferimento […] delle funzioni apicali giudicanti […] di legittimità (-OMISSIS- […]) costituisce elemento di valutazione positiva la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a due anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o adeguato un periodo più breve».
Proprio con riferimento alle funzioni direttive apicali di legittimità, l'art. 34, comma 2, Testo unico prevede inoltre che «Costituisce, di regola, elemento preferenziale […] il positivo esercizio, negli ultimi quindici anni, per almeno un biennio, di funzioni direttive di legittimità nonché le significative esperienze in materia ordinamentale".
La valutazione comparativa, infine, deve essere effettuata in prospettiva funzionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, Testo unico, e cioè «al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali».
3.3.4. Ricostruito il tessuto normativo e regolatorio che governa la fattispecie occorre procedere all'esame - nel prisma delle doglianze proposte dall'appellante - delle valutazioni espresse nella delibera impugnata in relazione ai profili dei due candidati.
Ciò non senza aver precisato, ancora in via preliminare, che il Csm, organo di rilievo costituzionale cui solo spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, nonché le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (ex art. 105 Cost.) per garanzia dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, è titolare - per quanto qui di rilievo, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi - di un'ampia discrezionalità, il cui contenuto resta estraneo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione, senza alcun apprezzamento che sconfini nella valutazione di opportunità, convenienza o condivisibilità della scelta (ex multis, Cons. Stato, V, 11 maggio 2021, nn. 3712 e 3713; 12 febbraio 2021, n. 1257; 10 febbraio 2021, n. 1238; 10 febbraio 2021, n. 1077; 11 gennaio 2021, nn. 331 e 332; 16 novembre 2020, nn. 7095 e 7098; 19 maggio 2020, n. 3171; 14 maggio 2021, n. 3047; 9 gennaio 2020, n. 192; 5 giugno 2019, n. 3817; 4 gennaio 2019, n. 97; 5 marzo 2018, n. 1345; 23 gennaio 2018, n. 432; 17 gennaio 2018, n. 271; 18 dicembre 2017, n. 5933; 11 dicembre 2017, n. 5828; 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; 11 settembre 2009, n. 5479; 31 luglio 2009, n. 4839; 14 luglio 2008, n. 3513; cfr. anche Id., V, 5 giugno 2018, n. 3383; Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).
Di qui un sindacato di legittimità astretto ai vincoli e limiti suesposti indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
3.3.5. Nel caso di specie, quanto alla valutazione degli indicatori specifici, la delibera impugnata dà conto che il -OMISSIS- "svolge funzioni di legittimità da lungo tempo (-OMISSIS-), assegnato al settore civile", mentre il -OMISSIS- "svolge funzioni di legittimità dal 2007, inizialmente assegnato al -OMISSIS-" (indicatore sub art. 21, lett. a), Testo unico).
Sotto altro profilo, inerente all'indicatore di cui alla lett. b), pone in risalto che l'appellante "ha maturato una consolidata esperienza di partecipazione alle Sezioni Unite - dal -OMISSIS-e quindi dal 2018 quale Presidente titolare -" mentre il -OMISSIS- "è componente delle -OMISSIS-, inizialmente come consigliere e poi come presidente di sezione, e durante l'anno 2019 ha svolto in più occasioni le funzioni di presidente facente funzioni su delega del Primo Presidente".
In tale contesto, in chiave comparativa rispetto all'indicatore sub lett. a) la delibera afferma la non significatività della maggior durata temporale dell'esperienza nelle funzioni di legittimità dell'appellante, considerata la "assoluta padronanza da parte del -OMISSIS-" delle medesime funzioni, e rilevato che gli indicatori vanno valutati per la loro "pregnanza", e nella specie "se l'esperienza del -OMISSIS- nelle funzioni di legittimità è essenzialmente civilistica, l'esperienza del -OMISSIS- è complessivamente più completa, avendo inizialmente per oltre un anno svolto funzioni penali, sottoscrivendo importanti sentenze, per poi venire assegnato alla Sezione lavoro e alle Sezioni Unite civili".
Un apprezzamento di sostanziale equivalenza è poi espresso dal Csm in relazione all'indicatore sub lett. b), ponendo in risalto che "Per quanto attiene […] all'esperienza alle Sezioni Unite, non pare la differenza temporale particolarmente significativa, considerato che peraltro entrambi hanno svolto in più occasioni con autorevolezza le funzioni di -OMISSIS- su delega del Primo Presidente, sottoscrivendo molteplici decisioni".
Sugli altri indicatori specifici previsti dall'art. 21, di cui alle lett. c) e d), la delibera esprime una valutazione di maggior pregnanza in favore del -OMISSIS- "nella prospettiva funzionale delle esigenze dell'Ufficio (art. 25, comma 1 TU)".
Quanto all'indicatore sub lett. c), premette che il -OMISSIS- "quale Presidente non titolare ha coadiuvato il Presidente titolare nella formazione dei ruoli d'udienza in relazione allo spoglio", mentre il -OMISSIS- "ha svolto attività di spoglio inizialmente nel 2009, quale componente della 'Struttura centralizzata' per lo spoglio dei processi civili, e poi dal luglio 2010 quale componente della -OMISSIS- Sezione civil[e], con funzioni, dal gennaio 2014, di Coordinatore della Sottosezione Lavoro, e infine tra il 2018 e il 2020 quale Presidente -OMISSIS-", ove peraltro "ha maturato un'esperienza attinente allo spoglio particolarmente pregnante, anche nella funzione direttiva" (cfr. pag. 13 della delibera).
Ravvisa di seguito un'espressa prevalenza del profilo del -OMISSIS- in quanto "se il -OMISSIS-, quale -OMISSIS-- oltre ad avere concorso all'ideazione della -OMISSIS- Sezione -, non ha pur tuttavia sviluppato una concreta attività di esame preliminare dei ricors[i], viceversa il -OMISSIS- ha maturato un'esperienza prima alla Struttura centralizzata e poi alla -OMISSIS- sezione civile, svolgendo prima l'incarico di -OMISSIS- e poi, soprattutto, di Presidente -OMISSIS-, con quindi assunzione della diretta responsabilità della -OMISSIS-. Pertanto il -OMISSIS-, oltre ad aver svolto attività di spoglio, ha maturato esperienze di direzione proprio in relazione a tale indicatore specifico".
Allo stesso modo, rispetto all'indicatore previsto dalla lett. d), il Csm dà conto preliminarmente che il -OMISSIS- "ha maturato importanti esperienze organizzativ[e] in-OMISSIS-, avendo anche in precedenza presieduto collegi e prestato una stretta collaborazione con il Presidente titolare" (tra l'altro, quale -OMISSIS-"si è distinto per l'introduzione di una nuova prassi organizzativa nella formazione dei ruoli di udienza definita 'metodo progettuale', che ha portato al raggiungimento del miglior risultato tra le sezioni civili in termini di produttività e di indice di ricambio"); mentre il controinteressato "ha maturato esperienze organizzative presso il -OMISSIS-, ma anche prima come presidente di collegio e -OMISSIS- della -OMISSIS- sezione civile, oltre che come referente per l'informatica".
La valutazione complessiva espressa in ordine alle esperienze organizzative maturate confluisce poi in un maggior apprezzamento per il curriculum del -OMISSIS-.
Premessa l'eccellente capacità di direzione dimostrata dall'odierno appellato quale -OMISSIS-("si è distinto per l'eccellente capacità di direzione di una struttura chiave e centrale nell'organizzazione della Corte di Cassazione, per la funzione di 'filtro' rispetto alle Sezioni ordinarie"), concretatasi anche nell'elaborazione e adozione di moduli organizzativi che hanno ottimizzato la struttura con conseguente aumento della produttività sezionale e diminuzione della durata media dei procedimenti, il Csm ritiene che "Nella prospettiva funzionale del Supremo Collegio la titolarità della -OMISSIS- sezione civile appare particolarmente rilevante. Questo sia in considerazione del ruolo centrale e strategico di filtro che assume tale sezione, atteso che ha il compito di decidere, con la massima rapidità possibile, un numero di ricorsi tale da consentire alle sezioni ordinarie di svolgere esclusivamente l'attività nomofilattica, propria della Corte. […] Ulteriormente […] l'organizzazione della complessiva attività delle cinque sottosezioni in cui si articola la -OMISSIS- sezione, corrispondenti delle sezioni ordinarie, con il necessario raccordo con queste, appare particolarmente significativa, sempre nella prospettiva funzionale, per l'acquisizione della piena conoscenza delle problematiche delle diverse sezioni civili della Corte, e quindi di una prospettiva complessiva del settore civile".
Alla luce di ciò la delibera formula al riguardo un giudizio di preminenza del profilo del -OMISSIS- nei seguenti termini: "considerato che entrambi [i candidati] nelle funzioni direttive anche come Presidente Titolare hanno dato eccellente prova di capacità organizzative, il fatto che queste funzioni siano state svolte dal -OMISSIS- nell'ambito di una sezione centrale per la funzionalità dell'intero settore civile della Corte di Cassazione, e ciò sia avvenuto potenziando la funzione di filtro della stessa nell'ambito di un rapporto costante con le sezioni ordinarie, porta a ritenere lo stesso maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico di Primo Presidente, avendo acquisito una visione complessiva dell'Ufficio".
In ordine agli indicatori generali la delibera pone poi in risalto che "Se l'esame degli indicatori specifici porta ad un giudizio di prevalenza del -OMISSIS-, questo non è sovvertito dall'esame degli indicatori generali. In particolare, va considerato che entrambi hanno maturato una rilevante esperienza nella formazione anche presso la Corte di Cassazione. Inoltre il -OMISSIS- non vanta ulteriori esperienze così significative da portare ad un diverso giudizio di prevalenza".
Di qui la conclusione cui il Csm perviene, affermando che "considerato l'eccellente profilo di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva e integrata degli indicatori attitudinali, tenuto conto delle esigenze funzionali dell'Ufficio da ricoprire, porta ad un giudizio di prevalenza del -OMISSIS-".
3.3.6. La motivazione così espressa a fondamento del giudizio di prevalenza, ritenuta legittima dal giudice di primo grado, non resiste alle doglianze articolate dall'appellante, risultando irragionevole e gravemente carente per i motivi di seguito esposti.
3.3.6.1. Sotto un primo profilo, si appalesa manifestamente irragionevole e difettosamente motivato il giudizio espresso dal Csm in relazione agli indicatori specifici sub lett. a) e b) dell'art. 21 del Testo unico.
È infatti palese la (consistente) maggior esperienza del -OMISSIS- sul parametro di cui alla lett. a), rispetto al quale la stessa delibera dà conto che mentre l'appellante "svolge funzioni di legittimità da lungo tempo (-OMISSIS-)", e dunque "da quasi venticinque anni", "dal 2016 anche con funzioni direttive", il -OMISSIS- "svolge funzioni di legittimità dal 2007", cioè "da circa tredici anni".
Lo stesso è a dirsi per l'indicatore sub lett. b), considerato che l'appellante ha preso parte alle Sezioni Unite "dal -OMISSIS-[periodo nel corso del quale "ha steso ben 172 sentenze per le Sezioni Unite, dalle quali risultano estratte 103 massime"] e quindi dal 2018 quale Presidente titolare" (avendo anche presieduto il collegio "quale facente funzioni del Primo Presidente" in relazione a 211 provvedimenti), mentre il controinteressato ne è componente "dal marzo 2014 quale consigliere, dal giugno 2016 quale presidente di sezione, e dal gennaio 2018 quale presidente titolare della -OMISSIS- sezione civile", avendo svolto anche "durante l'anno 2019 […] in più occasioni le funzioni di presidente facente funzioni su delega del Primo Presidente".
Alla luce di ciò, il giudizio formulato dal Csm in relazione ai suddetti indicatori specifici sub lett. a), b) dell'art. 21, rispetto ai quali si perviene a un giudizio di sostanziale equivalenza fra i candidati, si appalesa irragionevolmente e carentemente motivato.
Quanto all'indicatore sub lett. a) non vale infatti limitarsi ad affermare che "il fatto che il -OMISSIS- svolga funzioni di legittimità da più tempo del -OMISSIS- non appare significativo, in considerazione dell'assoluta padronanza da parte del -OMISSIS- delle funzioni di legittimità, attestata da tutte le valutazioni che sottolineano l'eccezionale professionalità dimostrata anche in tali funzioni", stante l'aspecificità e astrattezza del riferimento, non in grado di fornire spiegazione concreta e circostanziata della ragione per cui esperienze (così consistentemente) diverse possano ritenersi sostanzialmente equivalenti.
Lo stesso è a dirsi per l'affermazione della maggior completezza dell'esperienza del -OMISSIS-, "avendo inizialmente per oltre un anno svolto funzioni penali, sottoscrivendo importanti sentenze, per poi venire assegnato alla Sezione lavoro e alle Sezioni Unite civili": il richiamo a "oltre un anno" di funzioni penali - peraltro non estranee all'esperienza complessiva del -OMISSIS- - non consente infatti di motivare, da solo, secondo canoni di ragionevolezza e piena intellegibilità, la conclusione di sostanziale equivalenza a fronte di un così considerevole divario quantitativo-temporale nell'esercizio delle funzioni di legittimità. Né vengono del resto forniti altri elementi idonei a sostenere un giudizio di diversa "pregnanza" delle esperienze in comparazione.
Lo stesso è a dirsi rispetto all'indicatore specifico sub lett. b), in relazione al quale - anche al di là del suddetto errore denunciato dall'appellante in ordine alla quantificazione degli anni trascorsi dal -OMISSIS- in Sezioni Unite, avendo comunque la stessa amministrazione riconosciuto come l'esperienza dell'appellato ammonti a 4 anni e 10 mesi (cfr. memoria, pag. 22) - sussiste un oggettivo e considerevole divario di fronte al quale la delibera si limita ad affermare che "non pare la differenza temporale particolarmente significativa, considerato che peraltro entrambi hanno svolto in più occasioni con autorevolezza le funzioni di -OMISSIS- su delega del Primo Presidente, sottoscrivendo molteplici decisioni": il che non vale a offrire ragionevole e compiuta spiegazione dell'esito valutativo, finendo invece per sminuire il significato concreto dell'indicatore specifico.
In tale contesto, l'oggettiva consistenza dei dati curriculari nei termini suindicati avrebbe richiesto una (ben diversa e) più adeguata motivazione in ordine alle conclusioni raggiunte dal Csm: seppure il dato quantitativo-temporale sul possesso degli indicatori specifici non ha infatti valore assorbente e insuperabile, né implica di per sé alcun automatismo sull'esito valutativo, occorre nondimeno una motivazione ragionevole e adeguata per poter giustificare una conclusione difforme dalle (univoche) emergenze dei dati oggettivi.
Tanto in più in un caso, quale quello in esame, in cui l'importanza del posto a concorso, gli eccellenti profili dei candidati in competizione e la indiscutibile rilevanza dei loro curricula impongono - oltre all'attenta, accurata e completa ricognizione di tutti gli aspetti della rispettiva carriera, anche attraverso la opportuna comparazione - un particolare obbligo di motivazione, puntuale ed analitico, tale da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro.
Ferma infatti l'esclusiva attribuzione al Csm del merito delle valutazioni, su cui non è ammesso alcun sindacato giurisdizionale, nella specie la motivazione posta a fondamento della valutazione si manifesta gravemente lacunosa e irragionevole.
3.3.6.2. Ad analoghe conclusioni si perviene anche sulla valutazione compiuta dal Csm in ordine all'indicatore di cui alla lett. c) dell'art. 21 del Testo unico in relazione all'attività di spoglio.
Si duole l'appellante, al riguardo, della valorizzazione per tale indicatore della sola attività di ausilio al Presidente titolare riconosciuta al -OMISSIS-, affermando la delibera che egli "non ha pur tuttavia sviluppato concreta attività di esame preliminare dei ricors[i]" maturata invece dal -OMISSIS- "prima alla Struttura centralizzata e poi alla -OMISSIS- sezione civile, svolgendo prima l'incarico di -OMISSIS- e poi, soprattutto, di Presidente -OMISSIS-, con quindi assunzione della diretta responsabilità della -OMISSIS-".
In tal modo il Csm avrebbe del tutto trascurato l'attività di spoglio prestata dall'appellante per un periodo di quasi dieci anni presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, nonché l'analoga esperienza maturata dal 2002 quale componente del gruppo di magistrati designati alla sperimentazione della primigenia attività di "filtro" - poi confluita nell'istituzione della -OMISSIS- - a seguito delle modifiche processuali allora apportate con la novellazione dell'art. 375 Cod. proc. civ.
La doglianza è condivisibile, nei termini e per le ragioni che seguono.
La stessa delibera dà conto che il -OMISSIS- "Dal marzo 1992 al dicembre 1996 è stato destinato, -OMISSIS-, ove è stato addetto al servizio civile", e che ivi ha svolto un'attività di "cosiddetta fogliettazione (che consisteva nella redazione di una relazione per ognuno dei ricorsi da trattare) per le tre sezioni civili cosiddette generaliste e poi esclusivamente al servizio della Prima sezione civile e alla redazione di relazioni per le Sezioni Unite in ipotesi di contrasto di giurisprudenza, di questioni di massima di particolare importanza e di conflitti di giurisdizione", venendo poi addetto alla massimazione delle sentenze delle -OMISSIS-
La delibera pone in risalto altresì che l'appellante ha successivamente svolto "le funzioni di magistrato d'appello destinato alla Corte di Cassazione [continuando] il servizio presso il Massimario […]".
Emerge da tale descrizione una cospicua attività svolta dal -OMISSIS-, sostanzialmente accostabile a quella di spoglio (cfr. il riferimento alla "fogliettazione" e alle "relazioni" per le Sezioni Unite della Corte), che il Csm trascura in fase di valutazione comparativa in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 21, lett. c), Testo unico.
L'appellante evidenzia a sua volta, al riguardo, la funzione - in sé non contestata dalle altre parti - che l'Ufficio del Massimario assolveva in quegli anni, comprensiva di vera e propria attività di "spoglio" (cfr., anche Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, n. 4220, in cui si pone in risalto, peraltro, anche che "in tanto l'indicatore attitudinale specifico in questione [i.e., ex art. 21, lett. c), Testo unico] può essere ritenuto legittimo in quanto con esso sia valorizzata l'attività di spoglio svolta dal magistrato a prescindere dalla formale assegnazione ad un'unità organizzativa a ciò appositamente deputata").
Alla luce di ciò, la motivazione della delibera in ordine alla valutazione comparata sull'indicatore specifico sub lett. c) dell'art. 21 del Testo unico - con l'affermazione che il -OMISSIS- "non ha pur tuttavia sviluppato concreta attività di esame preliminare dei ricors[i]" - si appalesa erronea, contraddittoria rispetto alla descrizione preliminare dell'esperienza dell'appellante, o comunque gravemente lacunosa, non fornendo spiegazione delle ragioni di tale assunto, e dunque non valendo a sorreggere ex se le conclusioni comparative accolte.
Di qui l'ulteriore profilo d'illegittimità della delibera.
3.3.6.3. Anche in relazione alla valutazione espressa dal Csm in ordine all'esperienza del -OMISSIS- quale Presidente della -OMISSIS- della Corte le doglianze proposte dall'appellante sono condivisibili, nei termini e per le ragioni che seguono.
Come già evidenziato, il giudizio di prevalenza del Csm - che ha concorso in misura significativa, in una all'esperienza di spoglio maturata (ritenuta dalla delibera "particolarmente pregnante" in capo all'appellato) per l'apprezzamento finale e l'individuazione del -OMISSIS- quale candidato preferibile per il conferimento dell'incarico - s'è incentrato sulle peculiarità della -OMISSIS- della Corte di cassazione, da un lato in ragione del ruolo essenziale e strategico che essa presenta quale Sezione "filtro", dall'altro alla luce delle sue caratteristiche organizzative, trattandosi di Sezione articolata in più sottosezioni richiedenti un'attività di raccordo e coordinamento in grado di far sperimentare le problematiche delle diverse sezioni civili, e così acquisire una visione d'insieme dell'intero ufficio.
Per tali ragioni, l'eccellente direzione di tale Sezione dimostrata dal -OMISSIS- varrebbe a porlo in posizione prioritaria rispetto al -OMISSIS-.
La sentenza impugnata ha confermato la legittimità di tale motivazione, che sfuggirebbe alle censure d'irragionevolezza rientrando negli spazi di opinabilità rimessi al Csm.
La statuizione non resiste a ben vedere alle critiche dell'appellante.
La motivazione espressa nella delibera esorbita infatti dai margini di discrezionalità riconosciuti al Csm, risolvendosi in una preferenza precostituita per l'esperienza maturata presso una specifica Sezione dell'ufficio (in specie, la -OMISSIS-) in assenza di criteri (predeterminati) in tal senso nell'ambito del Testo unico, e ben al di là del significato proprio del principio funzionalistico di cui all'art. 25, comma 1, Testo unico.
La valutazione espressa finisce infatti per prediligere staticamente (e in termini aprioristici) una Sezione dell'ufficio rispetto alle altre; e sebbene non si possa neppure pervenire ad obliterare tout court - altrettanto acriticamente - la rilevanza dell'attività svolta presso la -OMISSIS- Sezione (la quale partecipa comunque all'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, oltreché all'individuazione delle questioni da rimettere alle altre sezioni, a prescindere peraltro dal sistema d'assegnazione dei magistrati alla Sezione), la motivazione sostanzialmente incentrata sulla superiorità dell'attività direzionale di una Sezione anziché delle altre non risulta di per sé adeguata a sorreggere il giudizio di prevalenza, e va al di là della opinabilità, e cioè del fisiologico esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione nel quadro degli indicatori previsti dal Testo unico.
In tale prospettiva, la motivazione spesa si esaurisce e viene a coincidere invero con un (autonomo e postumo) criterio valutativo - incentrato sulla posizione attitudinale privilegiata riconosciuta all'esercizio delle funzioni direttive in una data Sezione della Corte - privo delle necessarie garanzie di predeterminazione e sorvegliabilità della ponderazione e del nesso fra premesse e risultati conclusivi: il che conduce evidentemente ben oltre la discrezionalità valutativa nell'apprezzamento dell'uno o dell'altro profilo curriculare.
A prescindere dunque dalle critiche formulate dall'appellante in ordine ai risultati sezionali riconosciuti al -OMISSIS- - critiche con le quali si deduce un peggioramento del cd. "indice di ricambio", e che tuttavia non considerano, da un lato l'aumento dei ricorsi "in ingresso" o "sopravvenuti" registrato dalla -OMISSIS- Sezione, dall'altro che quest'ultima include fra le proprie funzioni anche quella di rinvio delle cause alle altre sezioni, sicché il numero di ricorsi "definiti" non risulta di per sé solo determinante - la motivazione espressa dal Csm in parte qua a giustificazione della preminenza del -OMISSIS- risulta illegittima, manifestamente irragionevole, e comunque di suo insufficiente a sorreggere le conclusioni all'uopo formulate dalla delibera.
Di qui l'illegittimità di quest'ultima anche in relazione a tale profilo.
3.4. Per le ragioni sopra esposte, dunque, sono fondate le suddette doglianze formulate dall'appellante, dalle quali risulta l'illegittimità - nei sensi suindicati - della valutazione del Csm in relazione ai citati indicatori posti a fondamento della decisione assunta (coincidenti in specie con indicatori specifici, cui compete lo speciale rilievo nella valutazione di cui all'art. 26, comma 3 - oltreché art. 33 - del Testo unico) con conseguente annullamento della delibera gravata, stante la compromissione del relativo sostrato motivazionale, non più in grado a fronte dei vizi divisati di sorreggere e giustificare gli esiti della determinazione amministrativa.
Né rileva, in tale contesto, il richiamo nella motivazione del deliberato ai profili preferenziali di cui al comma 2 dell'art. 34 del Testo unico ("entrambi [i candidati] svolgono funzioni direttive di legittimità da oltre i due anni previsti come elemento preferenziale per il conferimento dell'incarico", ma "Se il -OMISSIS- ha maturato una significativa esperienza ordinamentale - prevista al pari come elemento preferenziale -, ancorché risalente, nell'organo locale di autogoverno [i.e. Consiglio Giudiziario di -OMISSIS-, nei bienni 1989-1991 e 1995-1997, che la stessa delibera indica come "risalenti"], non paiono viceversa ravvisarsi nel profilo del -OMISSIS- esperienze particolarmente significative […]") attesa la valenza ancillare del passo motivazionale - essendo invece il giudizio di preminenza incentrato sull'apprezzamento nei termini suindicati degli indicatori, determinante nella valutazione finale espressa dall'amministrazione - in coerenza del resto col significato degli "elementi preferenziali", che non si sostituiscono né obliterano ex se gli indicatori, in particolare quelli specifici.
Sono infine assorbiti gli altri rilievi mossi dall'appellante - in particolare, in ordine alla mancata valorizzazione ed erronea qualificazione dei profili della propria esperienza, in specie di natura ordinamentale e organizzativa, di cui il Csm dà comunque conto (cfr. par. 4.2 della delibera) - considerato del resto che l'accoglimento dell'appello implica la rieffusione del potere amministrativo, nel rispetto delle competenze e attribuzioni proprie del Csm, in conformità con le superiori statuizioni.
Va infatti ribadito il principio generale, già affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che l'annullamento degli atti non esautora il Consiglio Superiore della Magistratura dall'esercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in particolare - nel caso di specie - di conferire gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari, comportando invece l'obbligo di riprovvedere, tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato l'annullamento, restando pertanto piena (ed esclusiva) la discrezionalità delle valutazioni di merito sulla prevalenza di un candidato rispetto agli altri (cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2020, n. 4584).
4. In conclusione, per le suesposte ragioni l'appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento della delibera gravata.
4.1. La particolarità della controversia e la natura degli interessi coinvolti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento gravato;
compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Luciano Barra Caracciolo


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