Responsabilità della società incorporante, ex art. 29 D. Lgs. 231/2001, in un ben noto caso di corruzione internazionale.
Pubblicato il 11/04/16 10:48 [Doc.1011]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Sentenza n. 11442/2016, emessa dalla VI Sezione della Cassazione Penale e depositata il 17 marzo 2016.

La Cassazione Penale, VI Sez., con sentenza n. 11442/2016, depositata il 17 marzo 2016, ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato una Spa responsabile dell’illecito amministrativo, ex D. Lgs. n. 231/2001, in relazione alla commissione del reato di corruzione internazionale, contestato agli amministratori di altra società, incorporata nella prima a seguito di fusione.
E ciò sulla scorta della disciplina sovranazionale dettata dalla direttiva 78/855, relativa alle fusioni delle società per azioni - ripresa dalla pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Ue relativamente alla causa C-343/13 (sentenza del 5 marzo 2015) - alla quale i sistemi nazionali degli Stati membri si devono uniformare.
Ed invero, l’imputazione della responsabilità all’ente risultante dalla fusione per incorporazione discende, ineludibilmente, non solo dall’esigenza della effettività della risposta sanzionatoria pattiziamente imposta in tema di lotta alla criminalità d’impresa, ma anche dai principi comunitari in tema di riorganizzazione degli enti.
La Suprema Corte ha peraltro sottolineato come il legislatore delegato nazionale, nel novellare con il Decreto legislativo n. 6/2003, la normativa in materia di fusioni, abbia avvalorato la tesi secondo la quale la fusione medesima costituirebbe una vicenda non già estintiva bensì modificativa delle società partecipanti all’operazione.
In tal modo, è stata data piena applicazione alla citata direttiva 78/855 che aveva individuato nella “continuità” il tratto caratterizzante il fenomeno della fusione.
La Corte di giustizia Ue ha invero richiamato gli Stati, proprio nel caso di fusione societaria, ad assicurare l’imposizione di sanzioni nei confronti dell’ente che ha incorporato quello che ha commesso l’infrazione al fine di evitare che le imprese possano evitare le sanzioni per il solo fatto che la loro identità è stata modificata per effetto di un’operazione societaria straordinaria. Si deve, quindi, evitare un’applicazione troppo “formalistica” del principio della responsabilità personale nei confronti delle persone giuridiche.
La Suprema Corte ha posto in rilievo come il decreto 231 (in adesione a convenzioni internazionali) sia volto proprio ad introdurre sanzioni effettive per tutta una serie di reati che nel tempo è sempre aumentata. Contemplare un effetto estintivo in caso di trasformazione dell’ente determinata dalla libera iniziativa degli interessati avrebbe comportato una inadeguatezza delle sanzioni inflitte a rendere effettiva l’osservanza degli obblighi assunti in sede internazionale.
In buona sostanza, l’effettività della risposta sanzionatoria deve essere in grado di superare condotte elusive, tanto più pericolose sul fronte delle persone giuridiche “là dove siano ritenuti sufficienti una mera riorganizzazione o la modifica della denominazione sociale per ostacolare la repressione di un illecito”.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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