Mutuo fondiario: la violazione del limite di finanziabilità non determina nullità del contratto, ma la disapplicazione dei privilegi fondiari con salvezza della garanzia ipotecaria
Pubblicato il 21/01/22 08:05 [Doc.10136]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Luigi Romanzi.

Tribunale Milano, 4 novembre 2021. Est. Caterbi

La mancanza dei presupposti per riconoscere la natura fondiaria del mutuo comporta semplicemente la esclusione della applicabilità dei privilegi c.d. fondiari previsti a tutela del creditore, posto che, in tal caso, il creditore fondiario, per ottenere completa soddisfazione, è tenuto ad aggredire gli altri beni del debitore con pregiudizio delle ragioni del debitore e degli altri creditori di quest'ultimo. Di qui la logica conclusione secondo la quale la tutela degli altri creditori e del debitore può ottenersi garantendo al creditore fondiario che ha superato il limite la semplice tutela del creditore ipotecario, costituendo la previsione di nullità del mutuo una tutela eccessiva rispetto alla ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 38 TUB.


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