Validità dei patti in deroga ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 soltanto se il locatore rinunci alla disdetta alla prima scadenza
Pubblicato il 22/01/22 00:00 [Doc.10139]
di Redazione ILCASO.it


Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 33883 del 12/11/2021

Patti in deroga ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 - Validità - Condizioni - Inequivoca rinuncia alla disdetta alla prima scadenza - Necessità - Utilizzo di formule sacramentali - Necessità - Esclusione.

La pattuizione di un canone libero ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 (conv., con. modif., dalla l. n. 359 del 1992), in deroga alla disciplina sull'equo canone di cui alla l. n. 392 del 1978, è valida soltanto se il locatore rinunci, contestualmente alla conclusione del contratto, alla facoltà di disdire la locazione alla sua prima scadenza, ma tale rinuncia non richiede l'adozione di formule sacramentali.


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