Sulla proposta di legge recante la disciplina del fenomeno di occupazione degli edifici abitativi privati
Pubblicato il 26/01/22 07:24 [Doc.10153]
di Francesco Trapani, Avvocato Ph.D. candidate in Commercial Law


La proposta è volta a sanzionare penalmente il fatto con l'introduzione dell'art. 633bis come fattispecie autonoma e speciale di reato rispetto al delitto di cui all'art. 633 -non come mera circostanza aggravante dello stesso - elemento che disvela la chiara intenzione del legislatore di sottrarre la commisurazione della pena per la suddetta condotta al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti per il delitto previsto dall'art. 633 c.p.
Al co. 2, se da un lato si osserva l'opportuno inserimento di talune circostanze aggravanti speciali - fatto commesso da più di 5 persone, munite di armi o in abitazione di persona ultrasettantenne, disabile o affetta da grave patologia - dall'altro non si può far a meno di sottolineare che nell'elencazione dei soggetti "fragili", nei confronti dei quali la tutela del diritto di abitazione dovrebbe avere portata massima, manca inspiegabilmente a giudizio dello scrivente l'inserimento di soggetti minori.
Notevoli sono anche le modifiche che si apporterebbero al codice di procedura civile tramite l'introduzione dell'art. 703bis come nuovo procedimento possessorio accanto alle azioni di manutenzione e reintegrazione, con la peculiarità, non di poco conto, a tutto vantaggio del proprietario/possessore che in tale circostanza è considerato evidentemente "parte debole", di prevedere quale modalità di introduzione del giudizio la domanda verbale della parte direttamente in udienza, nonchè di consentire alla parte di stare personalmente in giudizio senza la necessità di difesa tecnica. La disposizione sotto questo aspetto si ispira ai procedimenti di convalida.
Il procedimento, poi, seguirebbe le tipiche fasi del rito cautelare con l'alternativa a disposizione del giudice tra decreto inaudita altera parte provvisoriamente esecutivo o di comparizione delle parti in base alla prognosi circa la manifesta fondatezza della domanda.
Va rilevato, ad ogni buon conto, che il richiamo alla manifesta fondatezza della domanda sembra tuttavia essere l'unico parametro a cui è subordinato il giudizio del giudice, infatti la disposizione manca di stabilirne i presupposti specifici, nè vi è traccia del richiamo agli artt. 669bis ss.
Tale aspetto non consente di inquadrare la natura del provvedimento emanabile dal giudice e la portata del suo accertamento, ponendosi così in uno spazio di ambiguità che rende incerti i confini di tale procedimento anche alla luce dei rapporti con l'azione di rivendica.
Le nuove norme, in conclusione, pur con i profili di incertezza segnalati, regolano un fenomeno precedentemente sfornito di tutela legislativa, considerati i menzionati art. 633 c.p. e 703 c.p.c., ma costrituirebbero, se approvate, strumenti di più immediata e pronta tutela a favore del legittimo possessore del bene immobile ad uso abitativo, rispetto alle soluzioni oggi previste dall'ordinamento.

In allegato la proposta di legge


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