Libertà di stabilimento: legittima la normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi l’obbligo di comunicare all’amministrazione tributaria determinate informazioni relative agli attivi di clienti deceduti
Pubblicato il 15/04/16 08:56 [Doc.1018]
di Redazione IL CASO.it


Corte di Giustizia Unione Europea 14 aprile 2016. Causa C-522/14.

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi l’obbligo di comunicare all’amministrazione tributaria determinate informazioni relative agli attivi di clienti deceduti, ai fini della riscossione dell’imposta sulle successioni – Applicazione di detta normativa alle succursali aventi sede in un altro Stato membro in cui il segreto bancario vieta, in linea di principio, tale comunicazione»

Il solo fatto che un obbligo di dichiarazione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sia previsto dal diritto austriaco non può condurre a escludere che la Repubblica federale di Germania possa prevedere tale obbligo. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che la libertà di stabilimento non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia obbligato a fissare le proprie disposizioni tributarie e, in particolare, un obbligo di dichiarazione come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in funzione di quelle di un altro Stato membro, per garantire in tutte le situazioni che sia cancellata qualsiasi disparità derivante dalle normative nazionali (v., in tal senso, sentenze Columbus Container Services, C-298/05, EU:C:2007:754, punto 51, e National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, punto 62).

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi aventi sede sociale in tale Stato membro di dichiarare alle autorità nazionali gli attivi depositati o gestiti presso le loro succursali non indipendenti stabilite in un altro Stato membro, in caso di decesso del titolare di tali attivi residente nel primo Stato membro, qualora il secondo Stato membro non preveda alcun obbligo di dichiarazione analogo e gli enti creditizi siano ivi assoggettati a un segreto bancario la cui violazione è sanzionata penalmente.



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