Termine per la presentazione dellâistanza di liquidazione del compenso per il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dopo lâintroduzione dellâart. 83, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002
Pubblicato il 21/04/16 09:44 [Doc.1027]
di Redazione IL CASO.it
Segnlazione e massime a cura del Dott. Massimo Vaccari
Istanza di liquidazione del compenso per il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Onere di presentarla entro la chiusura della fase processuale dopo lâintroduzione dellâart. 83, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002 - Esclusione
Può escludersi che lâart. 83, comma 3 bis d.P.R. 115/2002, inserito dalla legge di stabilità per il 2016, abbia introdotto un onere, di carattere generale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza, in mancanza dellâespressa previsione di una simile conseguenza.
Estinzione del giudizio â Potere del giudice di provvedere sullâistanza di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato â Esclusione â Conseguenza
Una volta che il giudizio sia stato dichiarato estinto viene meno il potere del giudice di provvedere sulla istanza di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che va dichiarato non luogo a provvedere sullââistanza che sia stata presentata dopo quel momento.
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