La banca non ha diritto di ritenzione sui titoli del proprio correntista, anche se questi ha prestato fideiussione verso la stessa banca in favore di un terzo.
Pubblicato il 26/04/16 10:17 [Doc.1041]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini – 3 marzo 2016 - dr. Bernardi

Contratti bancari – Correntista titolare di dossier titoli ed obbligazioni – Qualità di garante di terzo - Diritto di ritenzione della banca dei titoli – Esclusione – Ritenzione illegittima dei titoli trattenuti a garanzia – Reato di appropriazione indebita - Configurabilità

Non sussiste alcun diritto della banca di ritenere titoli detenuti dal proprio cliente, sul presupposto della sua qualità di garante di un terzo debitore verso la stessa banca, considerato che il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., attuando una forma di autotutela di natura eccezionale, costituisce istituto insuscettibile di applicazione analogica.

Il comportamento posto in essere dai funzionari e dipendenti della banca, volto a respingere la richiesta del correntista di trasferire i titoli presso altra istituto bancario, integra il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.; detta ipotesi delittuosa è peraltro aggravata dal fatto che i titoli erano detenuti dalla banca a titolo di deposito, con conseguente procedibilità d’ufficio anche per aver commesso il fatto con abuso di autorità e di relazione d’ufficio. Il reato non è peraltro escluso dalla temporaneità della ritenzione (circa 70 giorni), essendo la fattispecie di cui all’art. 646 c.p. applicabile anche ad ipotesi di appropriazione indebita per mero uso indebito del bene.


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