Privilegio delle spese nella procedura esecutiva
Pubblicato il 26/04/16 15:35 [Doc.1042]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Tribunale Civitavecchia, ordinanza, 23 aprile 2016 - Est. Paola Romana Lodolini.

Esecuzione immobiliare – Spese in privilegio per atti conservativi o di espropriazione – Elencazione – Spese legali creditori intervenuti – Disciplina.

Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare, per la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita rientrano nelle spese sostenute per atti conservativi o di espropriazione, da porre in prededuzione a norma dell’art. 2770 c.c., esclusivamente quelle sostenute per spese e compensi del pignoramento, quelle della relazione notarile, della CTU, della pubblicità, nonché i compensi del difensore della parte che ha portato avanti la procedura esecutiva, normalmente coincidente con il creditore pignorante, oltre alle eventuali spese per atti conservativi, tra le quali non rientrano le spese di iscrizione ipotecaria. Il grado delle ulteriori spese di procedura, quali le altre spese legali sostenute dai creditori, normalmente intervenuti, che non abbiano posto in essere atti di impulso della procedura esecutiva, segue quello del credito cui afferiscono


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