L'esdebitazione si applica anche al debito previdenziale il quale non può essere considerato estraneo all'esercizio dell'attività di impresa
Pubblicato il 30/04/16 19:34 [Doc.1052]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2016, n. 4844. Presidente Aniello. Relatore Rosa Maria Di Virgilio.

Esdebitazione - Esclusione dalla esdebitazione - Recupero della contribuzione obbligatoria - Infondatezza

L'interpretazione secondo la quale l'esdebitazione non può trovare applicazione per il recupero della contribuzione obbligatoria, avente natura pubblicistica, è manifestamente infondata, atteso che l'art. 120 legge fall., nel prevedere, al comma 3, che con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, fa espressamente salvi gli articoli 142 e ss., ove l'art. 142, al penultimo comma, nel disporre l'esclusione dall'esdebitazione, non menziona il debito previdenziale.


Fallimento - Esdebitazione - Debito verso gli enti previdenziali - Rapporti estranei all'esercizio dell'impresa - Infondatezza

E' infondata la tesi secondo cui il debito verso gli enti previdenziali rientrerebbe nei "rapporti estranei all'esercizio dell'impresa", ex art. 142, comma 3, ex lett. a), legge fall., atteso che il rapporto previdenziale sorge "in occasione" del rapporto di lavoro ed è estraneo ad ogni scelta imprenditoriale e comunque volontaristica del datore di lavoro.


Esdebitazione - Debiti esclusi - Debiti personali non assunti per l'esercizio dell'impresa - Applicazione ai debiti previdenziali - Esclusione

La modifica all'art. 142, comma 3, lett. a), legge fall., introdotta dal decreto correttivo (che dispone l'esclusione dall'esdebitazione per "gli obblighi di mantenimento ed alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa") va nel senso di individuare l'area oggettiva dell'esclusione come relativa ai debiti personali non assunti per l'esercizio dell'impresa, ed anzi la formula adottata della "estraneità" priva di significato ogni tentativo di ricomprendere nell'ambito dell'esclusione i cd. debiti involontari; mentre i debiti previdenziali sono strettamente collegati all'esercizio dell'impresa e della stessa costituiscono necessaria conseguenza.

(Massima a cura di Franco Benassi)


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