Senza costituzione di parte civile dell'amministrazione finanziaria non e' consentito condizionare la sospensione della pena al pagamento dell'imposta evasa
Pubblicato il 09/05/22 00:00 [Doc.10591]
di Redazione IL CASO.it


di Osservatorio Reati Tributari

Con la sentenza del 2 maggio 2022 n. 16973 la terza sezione della Cassazione applica anche ai reati tributari il principio di diritto in forza del quale il giudice "non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale - in difetto di costituzione di parte civile - all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato".
Nel caso giunto al vaglio della terza sezione, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, facendo applicazione di quanto disposto dall'art. 165 c.p., avevano infatti subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento dell'imposta evasa da effettuarsi entro un anno dall'irrevocabilità della sentenza.
E' bene ricordare che, ai sensi dell'art. 165 c.p. "La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (...)".
Proprio in forza della lettera dell'art. 165 c.p., la decisione è stata cassata dalla Corte la quale ha dichiarato di aderire all'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente, secondo il quale, sia l'adempimento dell'obbligo delle restituzioni dei beni conseguiti dal reato che il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ai quali può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, riguardano il danno civile, e non il danno criminale di rilievo pubblicistico, che, ai sensi dell'art. 165 c.p., rileva solo nelle ipotesi in cui dal reato siano derivate conseguenze dannose o pericolose non ancora cessate.
Pertanto, in mancanza di costituzione di parte civile da parte dell'A.F., il Giudice non può condizionare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle imposte evase attraverso la commissione dei reati tributari per i quali vi è stata condanna.
La sentenza ha un notevole rilievo, in quanto nella prassi la costituzione di parte civile dell'Amministrazione Finanziaria costituisce una eventualità assolutamente remota.


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