La Cassazione conferma: la firma apocrifa dellâassegno non ravvisabile ictu oculi manda esente da responsabilitaâ la Banca
Pubblicato il 03/05/16 22:28 [Doc.1064]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
Cass. Civ., 1^ Sez., sent. n. 8731, Ud. 25/01/2016, Dep. 3 maggio 2016.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte dâappello di Catania, nei cui confronti erano state avanzate, da parte ricorrente, le censure
- di aver ritenuto che la diligenza inerente allâattività bancaria coincide con la diligenza media, con la conseguenza di non aver considerato responsabile la banca trattaria di non aver riconosciuto la contraffazione delle firme di traenza e di girata, circostanza che ha consentito lâillegittimo incasso degli assegni,
- di non aver, comunque, riconosciuto quantomeno la corresponsabilità della banca trattaria tenuta, alla stregua della speciale diligenza esigibile dallâaccorto banchiere, a verificare la regolarità e lâautenticità del titolo.
Secondo gli Ermellini, invece, lungi dallâaffermare che la diligenza del funzionario di banca deve coincidere con la ordinaria diligenza media del buon padre di famiglia, la Corte di appello ha affermato piuttosto che il modello di comportamento del buon banchiere non comporta un inasprimento del concetto di media o normale diligenza ma la commisurazione di quel canone di normalità allo svolgimento professionale dellâattività bancaria, che consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento e previdente nellâesercizio di tale professione. Per il che gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso.
Ed anche lâesito dellâaccertamento peritale (a cui non è stata attribuita rilevanza) non può âmenomareâ il principio secondo cui lâente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologico.
Consequenzialmente, la banca trattaria, cui sia presentato per lâincasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se lâeventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente allâattività bancaria, che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre unâattrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dellâautenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. 15066/2005).
Donato Giovenzana â Legale dâimpresa
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