Chi sia giudicato o condannato in contumacia ha il diritto di ottenere la riapertura del processo in sua presenza
Pubblicato il 24/05/22 08:06 [Doc.10657]
di Redazione IL CASO.it


Tuttavia, tale diritto gli può essere negato se si è volontariamente sottratto alla giustizia, impedendo alle autorità di informarlo sullo svolgimento del processo

IR, accusato di avere partecipato ad un'associazione per delinquere diretta a commettere reati tributari punibili con pene detentive, è stato oggetto in Bulgaria di indagini penali. Un primo atto di imputazione gli era stato notificato personalmente e IR aveva indicato un indirizzo al quale poteva essere contattato. Non era stato tuttavia possibile, al momento dell'apertura della fase giurisdizionale, reperirlo a tale indirizzo, di modo che lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) non aveva potuto convocarlo all'udienza. Neanche l'avvocato designato d'ufficio da tale giudice era entrato in contatto con l'imputato. Inoltre, poiché l'atto di imputazione notificato a IR era viziato da un'irregolarità, esso era stato dichiarato nullo e il procedimento era stato concluso. Dopo la formulazione di un nuovo atto di imputazione e la riapertura del procedimento, IR era stato nuovamente ricercato, ma senza esito positivo. Il giudice del rinvio ne ha infine dedotto che IR si era dato alla fuga e che, pertanto, la causa poteva essere giudicata in sua assenza.


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