Sovraindebitamento: ancora una pronuncia sulla estensione della norma sul cram down "previdenziale"
Pubblicato il 25/05/22 09:06 [Doc.10662]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it.

Va condiviso l'orientamento già espresso dal Tribunale di Forli? con la decisione 4.10.2021, secondo cui, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 3-quater L. 3/2012, quanto previsto per l'amministrazione finanziaria deve ritenersi estensibile, alle medesime condizioni, anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, essendo evidente come il mancato richiamo, nel predetto dettato normativo, agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie appaia piu? il frutto di un difetto di coordinamento che una precisa scelta, tanto piu? ove si consideri la palese volonta? del legislatore di anticipare, in considerazione dell'emergenza sanitaria, molte delle disposizioni previste in materia di sovraindebitamento dal codice della crisi, richiamando tuttavia, nella l. n. 176 del 2021, il testo del CCII nella versione originale e non in quella modificata, pochi giorni prima, dal correttivo di novembre 2020.

In via dirimente, vale la considerazione secondo cui una diversa interpretazione della norma la renderebbe costituzionalmente illegittima, per una evidente disparita? di trattamento tra la procedura "minore", a disposizione dei debitori non fallibili e delle imprese agricole e quella maggiore del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, a disposizione sia delle imprese sopra-soglia ma anche delle stesse imprese agricole.


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