Malversazione ai danni dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) e rilevanza del tempo della "omessa destinazione" del finanziamento
Pubblicato il 28/05/22 00:00 [Doc.10668]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


Cosa accade se il privato, sebbene non sia ancora scaduto il termine, abbia già diversamente impiegato il denaro?
- Come in molti altri reati omissivi propri, la tipicità della fattispecie - che punisce la condotta di chi "non destina" - pone il problema di individuare il momento consumativo del reato: nel silenzio della legge, ci si chiede se tale momento coincida con la maturazione del termine eventualmente previsto nel contratto da cui origina l'erogazione del finanziamento oppure coincida con quello in cui - anche prima della scadenza del termine suddetto - il destinatario faccia delle somme un uso diverso da quello istituzionale (e, cioè, diverso dall'uso per cui le somme stesse erano state erogate).
- Quando il contratto o la normativa preveda un termine e finché tale termine non è giunto a scadenza, quantomeno sul piano astratto, possono ben darsi casi in cui il privato, il quale abbia diversamente impiegato il denaro, per scopi imprenditoriali o anche personali, sia ancora in grado di realizzare l'opera o il servizio. Tanto può accadere, sempre in linea generale ed astratta, laddove egli conti su - e poi, come ovvio, effettivamente impieghi - entrate economiche che gli consentano comunque di adempiere, appunto nei termini, alle obbligazioni assunte.
- Il delitto di malversazione, dunque, non può considerarsi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento. A ragionare diversamente, si finirebbe infatti con l'anticipare il momento consumativo del reato, contravvenendo alla legge ed avallando indebitamente la discrezionalità giudiziaria.
- Beninteso, tale conclusione presuppone il rispetto delle altre condizioni essenziali eventualmente previste nella normativa di riferimento e/o nello specifico accordo contrattuale. Ai fini dell'irrilevanza penale è, infatti, necessario che l'erogazione non fosse subordinata a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alla specifica destinazione pubblicistica per cui le somme sono erogate, condizioni e vincoli il cui mancato rispetto renda dimostrabile sul piano logico che la tutela che la fattispecie intende predisporre è stata irreversibilmente frustrata.


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