Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa – Situazioni giuridiche soggettive conseguenti alla dissoluzione del rapporto societario
Pubblicato il 06/05/16 16:40 [Doc.1071]
di Redazione IL CASO.it


Ordinanza del 08/04/2016, nella causa civile R.G. 2116/2016 Tribunale di Massa, Giudice Dott. Giampaolo Fabbrizzi

Segnalazione e massime degli Avv.ti Paolo Martini, Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara, e Matteo Nerbi, Avvocato in Carrara.


Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa – Criteri per l’individuazione della competenza per materia – criterio della domanda ex art. 10 c.p.c. - fondatezza

La competenza per materia si determina secondo la prospettazione fornita dall'attore nella propria domanda, posto che il principio, enunciato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, costituisce una regola di portata generale, valida per tutti i criteri di collegamento preposti alla individuazione del giudice, essendo per contro irrilevanti sia la fondatezza nel merito della domanda dell’attore, sia le eventuali eccezioni del convenuto, le quali possono, al più, costituire fonte (residuale) di ulteriore convincimento del giudice ove sussista incertezza circa gli elementi della domanda, o qualora vi sia il sospetto di una pretestuosa preordinazione della domanda attorea al fine di radicare una indebita competenza.


Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa – articolazione e tecnica legislativa dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003

L'art. 3 del D.Lgs 168/2003 ad oggetto la competenza per materia delle Sezioni Specializzate, enuncia tre criteri di attrazione ratione materiae delle controversie alla cognizione del giudice specializzato: (a) il primo, incentrato su di una clausola generale che polarizza la propria portata precettiva sull'essere il rapporto dedotto immanente ad una delle società espressamente incluse nell'elencazione dell'art. 3 comma 2° del D.Lgs 168/2003; (b) il secondo, improntato da una tecnica che indulge ad una serie di esemplificazioni non esaustive del paradigma generale, al quale si affiancano, senza sostituirlo o derogarlo, in funzione esplicativa della sua portata semantica; (c) il terzo, che assurge a previsione suscettibile di radicare la competenza del Tribunale delle Imprese a conoscere delle controversie con oggetto estraneo a rapporti societari, ma pur sempre qualificate da una ragione di connessione (artt. 31 ss. c.p.c.) con le cause ed i procedimenti indicati dal comma 2° dell'art. 3 del D.Lgs. cit.


Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa – Interpretazione della locuzione “rapporti societari” – allineamento all’interpretazione prevalente fornita in relazione all’abrogato rito societario ex art. 1 d.lgs. n. 5/2003 – fondatezza. Competenza in materia di diritti conseguenti lo scioglimento del rapporto societario – fondatezza.

L’esegesi della locuzione “rapporti societari”, per come impiegata nell’art. 3, comma 2°, lett. a) del D.Lgs 168/2003, si presta ad allinearsi all’interpretazione prevalente emersa per il tramite della copiosa produzione dottrinale volta a definire l’ambito applicativo del c.d. “rito societario” di cui all’art. 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 (stante l’utilizzo da parte del legislatore in entrambi i casi delle medesime espressioni terminologiche), secondo cui era da applicarsi il rito speciale a tutte le controversie traenti origine e fondamento dal contratto di società, comprese quelle in cui veniva in rilievo una non più attuale permanenza del rapporto societario (vuoi in relazione ad un singolo socio, vuoi con riguardo all’intera società), purché aventi ad oggetto una disputa sul modo di essere delle situazioni giuridiche soggettive conseguenti al venir meno di quel rapporto.
Ne consegue che rientra nella competenza delle sezioni specializzate l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. promossa dal creditore di una società di capitali estinta nei confronti dei soci al fine di ottenere, in conformità ai principi sanciti da Cassazione Civile SSUU n. 6070/2013, pronuncia in merito alla devoluzione del patrimonio sociale ai soci stessi.


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