Spese legali: lo scostamento di pochi euro rispetto ai minimi liquidabili secondo il D.M. n. 55/2004 non lede la dignità del difensore.
Pubblicato il 24/06/22 00:00 [Doc.10782]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata.

In tema di spese legali del difensore il venir meno del vincolo dell'inderogabilità dei minimi tariffari comporta che il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso esclusivamente in caso di scostamento apprezzabile dai paramenti medi, fermo restando che la riduzione del compenso al di sotto delle soglie minime incontra il limite dell'art. 2233, 2° comma. c.c., il quale preclude di liquidare somme perché non consone al decoro della professione perché meramente simboliche. Pertanto uno scostamento di pochi euro rispetto all'importo minimo liquidabile secondo il D.M. n. 55/2004 non può dirsi lesivo della dignità del difensore, tenuto conto anche del modesto importo del credito per cui si procede in executivis, e pertanto non giustifica l'opposizione ex art. 617, 2° comma, c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E..


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