Calcolo degli interessi di sospensione nella moratoria imprese del d. Cura Italia
Pubblicato il 26/06/22 00:00 [Doc.10785]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Bologna 4 maggio 2022, n. 6987, Pres. Marinari, Rel. Martino

Le clausole contrattuali redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere dichiarate nulle per abusività se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, anche quando la pattuizione concerne la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo di beni o servizi (Nel caso di specie l'ABF ha dichiarato nulla una clausola di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, per intrasparenza delle descrizione del meccanismo di doppia conversione al franco).

L'accertamento, da parte dell'AGCM, della mancanza di chiarezza e comprensibilità di clausole contenute nei contratti fra professionista e consumatore opera quale presunzione legale relativa (non espressamente prevista dalla legge ma derivante dalla funzione sistematica e dal ruolo istituzionale proprio degli strumenti di public enforcement), che genera in capo al giudice uno specifico obbligo di motivazione sul punto.


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