Composizione negoziata crisi d'impresa: la non operatività delle norme sulla ricapitalizzazione ed il divieto di pronunciare istanza di fallimento non richiedono conferma ai sensi degli artt. 6 e 7 D.L. 118/2021
Pubblicato il 01/07/22 00:00 [Doc.10809]
di Redazione IL CASO.it
Il blocco delle norme civilistiche in tema di ricapitalizzazione delle società in perdita è l'effetto di una semplice autodichiarazione del debitore non soggetta a conferma da parte del Tribunale.
Il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l'applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge che non presuppone né richiede la conferma o la modifica della misura da parte del Giudice.
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