Ripartizione delle spese condominiali avvenuta solo con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore
Pubblicato il 30/06/22 00:00 [Doc.10811]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20006 del 24/09/2020

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - Deliberazione dell'assemblea - Ripartizione delle spese avvenuta solo con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore - Obbligo del condominio di contribuire alle spese - Momento d'insorgenza - Approvazione del bilancio consuntivo - Possibilità postuma dei condomini di contestare i conti - Esclusione - Fondamento.

Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c., l'obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condomini assenti o dissenzienti non potranno impugnare per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo condomino rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati.


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