Concordato preventivo ed emergenza Covid: il termine per la presentazione di un nuovo piano ex art. 9 D.L. 23/2020 non è soggetto alla sospensione feriale
Pubblicato il 02/07/22 17:17 [Doc.10818]
di Redazione IL CASO.it


Il principio per il quale, nel concordato preventivo, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale è applicabile anche al termine di cui all'art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020 per la presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato preventivo nel periodo di emergenza pandemica, ove sia contemporaneamente pendente un'istanza di fallimento nei confronti dell'impresa già ammessa alla procedura, e ciò in ragione del richiamo alla regola prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla "dichiarazione e revoca dei fallimenti".

Al riguardo, va precisato che nessuna rilevanza assume il richiamo all'art. 83, 3 comma, lett. a, , d.l. 18/2020, norma emergenziale dettata in relazione alla sospensione dei termini processuali per ragioni sanitarie, la quale non attiene alla diversa questione della sospensione feriale dei termini e che, nel caso di specie, riguarda il periodo precedente a quello della concessione da parte del Tribunale del termine di cui all'art. 9 citato.


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