Controllo del tribunale sulla documentazione depositata con la domanda di concordato con riserva
Pubblicato il 04/07/22 10:41 [Doc.10822]
di Redazione IL CASO.it


Sebbene il controllo in ordine alla veridicità dei dati aziendali sia rimesso nella fase di ammissione al concordato al professionista attestatore ed in quella successiva al commissario giudiziale, non può ritenersi preclusa al tribunale una delibazione almeno sommaria in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali indispensabili affinché la documentazione contabile depositata con la domanda di concordato con riserva possa assolvere la funzione ad essa assegnata nell'ambito della procedura, in modo tale da evitare che la produzione di documenti assolutamente inidonei allo scopo possa costituire un espediente per ritardare artificiosamente la definizione del procedimento in danno degl'interessi della massa dei creditori.


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