Finanziamenti per comprare azioni proprie, nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. e liberazione del cliente dagli obblighi contrattuali
Pubblicato il 06/07/22 08:30 [Doc.10829]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Paolo Doria.

Nel caso in cui i clienti di una banca popolare posta in liquidazione coatta amministrativa abbiano acquistato azioni della banca tramite concessione di finanziamenti correlati (nella fattispecie con la forma tecnica del c.d. fido per elasticità di cassa in conto corrente) e sia provato un vero e proprio collegamento intenzionale tra il prestito e l'acquisto dei titoli, va dichiarata la nullità dei negozi in quanto posti in essere in violazione dell'art. 2358 c.c., che è una norma imperativa tesa ad evitare l'erosione anche potenziale del capitale sociale nell'interesse dei creditori. Per l'effetto, va dichiarata la liberazione dei clienti dalle obbligazioni contrattuali che non siano ancora state adempiute nei confronti della banca.


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