Niente sequestro in caso di pegno irregolare – Cass. Penale, 3 sez., Sent. 19500, dep. 11 maggio 2016.
Pubblicato il 12/05/16 07:50 [Doc.1083]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Importante approdo della Suprema Corte, di particolare rilievo e significato per il settore del credito.

La Cassazione ha richiamato i suoi precedenti in subjecta materia, secondo i quali è invalido il sequestro – così come ogni misura cautelare reale il cui scopo sia la successiva definitiva privazione del bene in danno dell’avente diritto – che sia stato disposto su titoli ed obbligazioni non più dell’imputato, ma in precedenza vincolati da lui a favore della banca, a garanzia dei crediti dalla stessa vantati nei confronti del predetto, a titolo di pegno irregolare, ex art. 1851 c.c. Parimenti non può essere disposta la confisca per equivalente , cui il sequestro preventivo è prodromico, di beni costituiti in pegno irregolare a garanzia di un’obbligazione dell’imputato, attesa la immediata acquisizione della proprietà da parte del creditore.

Corollario di detti principi è la legittimazione della banca, quale persona giuridica titolare di un diritto di proprietà sulle cose sequestrate, all’impugnazione del provvedimento di sequestro.

Va infatti distinta da quella del portatore del pegno irregolare – che consegue al momento della conclusione del contratto la titolarità della cosa data in pegno – la posizione del titolare di un diritto reale di garanzia (pegno e ipoteca) il quale, sebbene sia assistito dal cd. diritto di sequela, non è però legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza – essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato – comporta l’immediata restituzione del bene, ex art. 321, secondo comma, c.p.p.

Per il che verificato che si è in presenza di tutte le caratteristiche tipiche del pegno irregolare, i.e. la facoltà del creditore di soddisfarsi immediatamente sul bene conferito in pegno, senza dover passare per alcuna fase intermedia - a nulla rilevando l’intestazione al contribuente indagato del conto, trattandosi di una mera circostanza contabile -, sulla scorta di detta “individuazione” della natura di pegno irregolare, atteso che le somme depositate sul conto ma poste a garanzia del credito vantato dalla banca stessa a seguito di un’apertura di credito effettuata in favore di una società facente capo all’indagato non erano più formalmente nella disponibilità dell’indagato ma della banca, non può non conseguirne che le stesse non potevano essere sequestrate.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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