Leasing finanziario e risarcimento del danno subito derivato dall'inutilizzo del bene ricevuto
Pubblicato il 09/07/22 00:00 [Doc.10840]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9663 del 26/05/2020

Leasing finanziario - Contratto di fornitura della cosa - Azione dell'utilizzatore nei confronti del fornitore - Configurabilità - Litisconsorzio necessario del concedente - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore.


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