Ammissione al passivo del credito per trattamento di fine rapporto
Pubblicato il 14/08/22 00:00 [Doc.10979]
di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova


Il credito vantato dal lavoratore a titolo di T.F.R., che sia stato ammesso allo stato passivo del fallimento comprensivo della quota a carico del Fondo di Tesoreria, comporta la liberazione del Fondo di Tesoreria dal relativo obbligo di pagamento diretto in favore del lavoratore, poiché questi ha già visto riconosciuto il proprio credito nei confronti del fallimento.

Viceversa, l'inclusione della quota di T.F.R. di spettanza del Fondo di Tesoreria nello stato passivo del fallimento determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento a carico del Fondo di Garanzia istituito presso l'I.N.P.S. con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di sua insolvenza, nel pagamento del T.F.R..


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