Cass.:Non si può avere la nullità del contratto-quadro per effetto dell'eventuale inadempimento agli obblighi dell'intermediario relativi al comportamento da tenere in occasione dei singoli atti negoziali esecutivi.
Pubblicato il 17/05/16 15:05 [Doc.1103]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
Cass., 1^ sez., sent. n. 9981/2016, ud. 25 gennaio 2016, dep. 16 maggio 2016.
La Suprema Corte ha smentito la Corte dâAppello felsinea, la cui sentenza è stata impugnata dalla banca, secondo il cui ricorso
- detta decisione risultava viziata da un errore interpretativo, laddove i Giudici di secondo grado hanno annullato il contratto per errore negoziale, ponendo alla base della sentenza la considerazione circa il mancato rispetto di obblighi che attengono allâesecuzione del contratto e che potrebbero invece dar luogo esclusivamente ad una responsabilità risarcitoria connessa allâeventuale risoluzione del contratto per inadempimento, ma giammai allâannullamento del contratto per errore.
Gli Ermellini, ritenuto fondato il ricorso della banca, hanno cassato la sentenza dâappello, senza rinvio, in quanto il controricorrente-investitore non aveva mai domandato la risoluzione del contratto.
Ed invero secondo la Suprema Corte
- in tema di intermediazione finanziaria va affermato che in ipotesi di omessa informazione sulla propensione al rischio del cliente e/o di omessa informazione sui rischi dellâinvestimento o comunque sullâinadeguatezza delle operazioni poste in essere dallâistituto intermediario ed anche in tutte le ipotesi in cui avrebbe dovuto astenersi, si prospetta una responsabilità di tipo contrattuale;
- oggetto del contendere, infatti, non sono circostanze attinenti al momento genetico dellâobbligazione, bensì relative al suo concreto divenire e alla sua attuazione;
- di talchè la domanda non è inquadrabile nella categoria dellâinvalidità del contratto, bensì in quella dellâazione di responsabilità , di tipo extracontrattuale â se lâevento generativo del danno si collochi nella fase delle trattative precontrattuali â o di tipo contrattuale se abbia ad oggetto le operazioni poste in essere in adempimento del contratto di intermediazione (fattispecie in esame);
- va quindi escluso che possa aversi nullità del contratto-quadro per effetto dell'eventuale inadempimento agli obblighi dell'intermediario relativi al comportamento da tenere in occasione dei singoli atti negoziali esecutivi;
- non è neppure configurabile lâannullabilità del contratto per vizio del consenso, posto che i comportamenti omissivi e fallaci dellâintermediario, anche ove ritenuti esistenti, non sono qualificabili come integrativi dellâinvalidità del contratto-quadro di intermediazione, ma anchâessi possono al più essere valorizzati in quanto inficianti la correttezza dei singoli contratti esecutivi, come tali risolubili per inadempimento.
Donato Giovenzana â Legale dâimpresa
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