Fondo di garanzia T.F.R. e cessazione del rapporto avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito
Pubblicato il 20/09/22 00:00 [Doc.11060]
di Redazione IL CASO.it


L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del 1982. Pertanto, ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del Fondo di Garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere - in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con il Fondo.


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