Fallimento del datore di lavoro, diritti del lavoratore e pagamento della Cassa integrazione guadagni
Pubblicato il 20/09/22 00:00 [Doc.11091]
di Redazione IL CASO.it


Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all'ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro. (Principio di diritto enunciato dalla Corte)


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