Trattamento nel fallimento del diritto di ritenzione su beni compresi nel fallimento ma posti a garanzia di crediti vantati verso soggetti diversi dal fallito
Pubblicato il 23/09/22 00:00 [Doc.11096]
di Redazione IL CASO.it


I titolari del diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel fallimento, posto a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 l.fall., anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, che non sottopone a concorso i crediti di coloro che non vantano il relativo diritto nei confronti del fallito; né è possibile configurare un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai beni oggetto della garanzia, valendo per la realizzazione di quest'ultima l'intervento nella ripartizione dell'attivo, che consente la soddisfazione sul ricavato della liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione.


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