La deliberazione assembleare che approvi e ripartisca una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale è affetta da nullità
Pubblicato il 24/09/22 00:00 [Doc.11115]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022

Condominio - Deliberazioni assembleari - Natura - Oggetto - Gestione di beni e servizi comuni - Muri perimetrali attraversati da tubazioni, canali od altro necessario per alloggi soprastanti - Esclusione - Applicazione dell'art. 1069 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Nullità per impossibilità dell'oggetto.

In tema di condominio, le deliberazioni assunte dall'assemblea, aventi natura di atti negoziali espressione della maggioranza e non della volontà assembleare, devono avere ad oggetto le sole materie ad essa attribuite, le quali afferiscono alla gestione dei beni e dei servizi comuni, ma non anche ai beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, come, nella specie, i muri perimetrali di proprietà esclusiva, quand'anche attraversati da tubazioni, canali e altro necessario al servizio degli alloggi soprastanti, rispetto ai quali operano semmai, in assenza di diversa, specifica pattuizione avente forma scritta, i criteri di cui all'art. 1069 c.c., sicché la deliberazione assembleare che approvi e ripartisca una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale è affetta da nullità.


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