"Principio di perennità": l'esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo
Pubblicato il 25/09/22 00:00 [Doc.11119]
di Redazione IL CASO.it


Il «principio di perennità» - il quale consente di affermare che «l'esercizio del potere di autotutela non implica consumazione del potere impositivo, sicché, rimosso con effetto ex tunc l'atto di accertamento illegittimo od infondato, l'Amministrazione finanziaria conserva ed anzi è tenuta ad esercitare - nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto - la potestà impositiva - è riferito in generale all'azione amministrativa e trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost.

Tale principio consegue all'esigenza di continua e puntuale aderenza dell'azione amministrativa all'interesse pubblico, «non esaurendosi il potere dell'autorità che lo adotta unicamente nella verifica della legittimità dell'atto e nel suo doveroso annullamento se ne riscontra l'illegittimità» (Corte cost., 13 luglio 2017, n. 181) e tale principio è opposto al divieto del ne bis in idem e alla formazione del giudicato
che, diversamente, è proprio dell'azione giurisdizionale.

In virtù del principio in parola, il potere della Pubblica Amministrazione sopravvive al suo esercizio e può essere nuovamente attuato, anche in relazione alla stessa fattispecie e persino in senso opposto alla precedente manifestazione del potere stesso; ne consegue che - in assenza di specifica norma di legge che preveda un più limitato esercizio dell'autotutela a tutela del contribuente (quale, in linea generale per l'attività amministrativa, l'art. 21-novies l. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 6 l. 7 agosto 2015, n. 124 e dall'art. 63 d.l. 31 maggio 2021, n. 77) - l'esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo, ancorché l'atto originario venga rimosso con effetti ex tunc, rinnovando doverosamente l'amministrazione un proprio atto viziato con l'emanazione di un altro, corretto dai vizi del precedente e sostitutivo del medesimo.


© Riproduzione Riservata