Procuratore Cardino: nella vendita degiurisdizionalizzata il curatore fallimentare deve usare assoluta trasparenza
Pubblicato il 29/09/22 00:00 [Doc.11140]
di Redazione IL CASO.it


Nella vendita c.d. degiurisdizionalizzata posta in essere dal curatore fallimentare non è applicabile l'art. 585, comma 1, c.p.c. circa il termine per il versamento del saldo prezzo al quale la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto carattere perentorio, pur in assenza di espressa qualificazione normativa in tal senso.

Benché il curatore fallimentare abbia la potestà di redazione della lex specialis che deve reggere quella sub-fase concorsuale che è la liquidazione dell'attivo, questi non può esimersi dal seguire i principi fondamentali dettati dall'art. 107, comma 1, l. fall., fra i quali quello della compiuta informazione delle modalità di vendita e della parità di accesso per ogni interessato rappresentano l'asse portante non solo delle vendite giurisdizionalizzate (di cui al comma 2 dell'art. 107 l. fall.), ma anche di quelle de-giurisdizionalizzate (di cui al comma 1).

Pertanto, le osservazioni svolte da Cass. Sez. III, 11171/2015, ben si attagliano anche alle vendite competitive fallimentari, posto che anche in queste occorre eliminare ogni tratto di opacità, quand'anche ispirato ad esigenze di maggior realizzo, le quali non possono giungere fino al punto di snaturare i tratti fondamentali delle vendite concorsuali, quand'anche non svolte secondo la disciplina del codice di rito.


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