Corte costituzionale - Il Tribunale di Lecce ripropone la censura per l'omessa previsione dell'inutilizzabilità delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria durante una perquisizione illegittima
Pubblicato il 30/09/22 00:00 [Doc.11146]
di Corte Costituzionale


CAMERA DI CONSIGLIO 5 OTTOBRE 2022

PERQUISIZIONI ILLEGITTIME - REGIME DEGLI ESITI PROBATORI
Processo penale - Indagini preliminari - Prove illegittimamente acquisite - Sanzione dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge - Omessa previsione dell'applicazione della sanzione anche alle c.d. "inutilizzabilità derivate", cioè ai risultati degli atti di ricerca o acquisizione della prova, quando compiuti, fuori dei casi in cui la legge lo consenta, in danno di uno dei diritti inviolabili di cui agli artt. 13 e 14 della Costituzione (ord. 16/2022, 17/2022, 18/2022); Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Omessa previsione che il decreto di convalida della perquisizione debba essere motivato (ord. 16/2022, 18/2022); Omessa previsione che la nullità del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. (ord. 16/2022, 18/2022); Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Omessa previsione che, nel caso in cui il pubblico ministero non provveda a convalidare la perquisizione nei termini di legge, ne divengano inutilizzabili tutti i risultati probatori anche in termini di "inutilizzabilità derivata"(ord. 17/2022). (R.O. 16/2022, 17/2022 e 18/2022)

Il Tribunale di Lecce, con tre ordinanze (r.o. n. 16, n. 17 e n. 18 del 2022), solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 della CEDU, nella parte in cui, secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, considerata diritto vivente, non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità riguardi anche gli esiti probatori degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato e la possibilità di deporre su tali atti e sui loro risultati. Con le ordinanze r.o. n. 17 e n. 18 del 2022 il giudice rimettente censura in particolare l'art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui Ufficio ruolo della Corte costituzionale 13 non prevede l'inutilizzabilità degli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni operate dalla polizia giudiziaria, fuori del caso di flagranza di reato in forza di segnalazioni anonime o confidenziali e su tali basi autorizzate o convalidate dal pubblico ministero, ovvero convalidate dal pubblico ministero senza indicare gli elementi utilizzabili che le legittimavano. Inoltre, il Tribunale di Lecce, con le ordinanze r.o. n. 16 e n. 18 del 2022, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, della Costituzione, dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione debba essere motivato, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. Con l'ordinanza r.o. n. 17 del 2022 il giudice a quo solleva questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 della Costituzione, dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, anche in termini di "inutilizzabilità derivata". Riguardo alle sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen., il Tribunale di Lecce rammenta di aver già più volte sollevato questioni di legittimità costituzionale del diritto vivente formatosi attorno a tale disposizione, questioni non accolte dalla Corte costituzionale sul rilievo che l'ordinamento italiano non recepisce la disciplina della "inutilizzabilità derivata", espressione della cosiddetta "teoria dei frutti dell'albero avvelenato". Il rimettente ritiene di riproporre le questioni sulla base di nuovi argomenti e muove proprio dal tema della cosiddetta "teoria dei frutti dell'albero avvelenato" in quanto, sostiene il rimettente, si rinvengono nell'ordinamento dati testuali che dimostrerebbero che tale istituto, oltre ad essere implicitamente previsto proprio dagli artt. 13 e 14 della Costituzione (la perdita di efficacia ivi prevista, ad avviso del rimettente, non potrebbe che attenere ai risultati di natura probatoria), conosce almeno una esplicita applicazione processuale nell'art. 103 cod. proc. pen., in tema di garanzie delle libertà del difensore.

Norme censurate
Codice di procedura penale
Art. 125. Forme dei provvedimenti del giudice (omissis) 3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge. (omissis)
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Art. 191. Prove illegittimamente acquisite
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
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Art. 352. Perquisizioni
1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali Ufficio ruolo della Corte costituzionale 14 e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.


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