Il Tribunale di Roma sulla nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata anteriormente allo schema ABI sanzionato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005
Pubblicato il 04/10/22 00:00 [Doc.11165]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima dell'avv. Federico Comba del Foro di Milano.
Il provvedimento n. 55/2005, con il quale Banca d'Italia ha ritenuto lesive della normativa Antitrust le clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nello schema di fideiussione predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002, possiede una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale.
Ai fini della dichiarazione di nullità per violazione della normativa Antitrust delle predette clausole, il giudice deve pertanto limitarsi a verificare se vi sia sostanziale conformità tra la fideiussione oggetto di esame e lo schema ABI censurato da Banca d'Italia.
Nel provvedimento n. 55/2005, Banca d'Italia ha accertato che l'utilizzo uniforme e standardizzato delle fideiussioni (contenenti le clausole nn. 2, 6 e 8) discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema ABI.
Ne consegue che anche le fideiussioni omnibus, conformi allo schema predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 e rilasciate anteriormente a tale schema, devono considerarsi attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, come tali parzialmente nulle in relazione alle clausole n. 2, 6 e 8.
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