Cessioni in blocco: determinatezza dell'oggetto e onere della prova
Pubblicato il 06/10/22 08:36 [Doc.11179]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'Avv. Roberto Fratoni.

L'articolo 58, comma 2 , T.U.B. richiede che il contenuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indichi senza incertezze il rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto ai sensi dell'articolo 1346 c.c. sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione.

E' indispensabile la produzione della copia del contratto di cessione e l'estratto da cui risultano le posizioni creditorie oppure la dichiarazione della cedente che confermi l'inclusione del contratto fra quelli ceduti.

L'indicazione del credito in forma non sottoscritta, priva degli elementi identificativi del credito, non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio neppure per relationem.

La prova della effettiva cessione del credito è necessaria anche per evitare che due cessionari succedutisi nel tempo - distinti tra di loro - possano agire in tempi diversi per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore.


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