Nullità del contratto di locazione ad uso abitativo per mancata o tardiva registrazione e azione di riconduzione del contratto a condizioni conformi
Pubblicato il 22/05/16 17:37 [Doc.1122]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Torino, 21 aprile 2016. Il giudice Nicoletta Aloj

Mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo – Nullità del contratto – Azione di conformazione del contratto – Applicabilità retroattiva – Rimedi esperibili dal conduttore - Termine di decadenza semestrale - Inapplicabilità

Sono nulli i contratti di locazione ad uso abitativo non registrati entro il termine di legge. L’azione di conformazione del contratto di cui al comma 6, seconda parte dell’art. 13 l. 431/1998, come novellato con l. 208/2015 (legge finanziaria 2016), è applicabile a tutti i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della l. 431/1998, ossia con decorrenza dal 30.12.1998, in forza del disposto di cui al comma 7 dell’art. 13 l. 431/1998 nel testo novellato.

In seguito alle modificazioni dell’art. 13 l. 431/1998 introdotte con l. 208/2015 (legge finanziaria 2016), a fronte di un contratto nullo per mancanza di tempestiva registrazione il conduttore può avvalersi in via di azione di due rimedi alternativi: a) l’azione di conformazione legale del contenuto del contratto ex art. 13, comma 6, seconda parte, l. 431/1998, con restituzione delle somme eccedenti medio tempore corrisposte; b) l’azione di restituzione dell’indebito a norma degli artt. 2033 e ss. c.c. In via di eccezione il conduttore può avvalersi altresì della disciplina di cui all’art. 13, comma 5, l.431/1998 come novellata con l. 208/2015.

L’azione di conformazione del contratto di cui all’art. 13, comma 6, ultima parte, l. 431/1998, come modificato con l. 208/2015 (legge finanziaria 2016), prevista per l’ipotesi di nullità per mancata tempestiva registrazione del contratto, non è soggetta al termine di decadenza di sei mesi previsto dal medesimo articolo in relazione ad ipotesi diverse.

Massime a cura di Nicoletta Aloj.


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