Confisca antimafia - La disciplina della L. 228/2012 non prevede, a differenza del D. Lgs. n. 159/2011, la possibilità di insinuazione tardiva del creditore ipotecario che non abbia presentato tempestivamente la domanda di ammissione del credito.
Pubblicato il 22/05/16 21:21 [Doc.1123]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. Pen. – 1^ sez. – Sent. n. 20479/2016 - Ud. 12/2/2016 – Dep. 17 maggio 2016

1) Debita premessa.

La L. n. 228/2012 ha interessato, dalla data della sua entrata in vigore, fissata all’1 gennaio 2013, i beni confiscati allʹ esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (comma 194), vale a dire quelli la cui presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti del proposto risultasse antecedente al 13/10/2011, data di entrata in vigore delle norme del "Codice antimafia".

In sintesi:

I termini per agire da parte del creditore ipotecario sono stati fissati a pena di decadenza:
- per le confische definitive alla data dell’1 gennaio 2013, in 180 giorni dallʹentrata in vigore della legge (1 gennaio 2013), pertanto il 29 giugno 2013, essendo detto termine fissato in giorni e non in mesi (comma 199);
- per le confische successive, in 180 giorni dalla definitività della confisca stessa (comma 205).

Già al momento della promulgazione della nuova disciplina, la migliore dottrina ( Francesco Menditto, “Con la legge di stabilità ulteriori modifiche al c.d. Codice antimafia” - 31 Dicembre 2012 – Diritto Penale Contemporaneo) aveva evidenziato che “L’espressa indicazione della natura decadenziale del termine fa ritenere che su di esso non incida l’adempimento posto a carico dell’Agenzia nazionale che, entro l’11 gennaio 2013 (dieci giorni dallʹentrata in vigore della legge), ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, deve comunicare ai creditori legittimati, a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet (comma 206) ……. Il termine posto all’Agenzia non può che essere ordinatorio proprio perché trattasi di adempimento diretto ad agevolare l’attività dei creditori che non influisce sul verificarsi della decadenza.”

2) La sentenza de qua.

La Suprema Corte, respingendo il gravame di una banca avverso il provvedimento del Giudice dell’esecuzione, ha statuito che dalla lettura coordinata dei commi 199 e 205 dell’art. 1 della L. 228/2012 emerge che i creditori ipotecari, che intendono far valere i loro diritti sul ricavato dei beni confiscati, devono presentare domanda di ammissione del credito, ex art. 58, comma 2, D. Lgs. 159/2011, al Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca, entro il termine – stabilito espressamente a pena di decadenza – di 180 giorni, la cui decorrenza è fissata dall’entrata in vigore della legge 228 del 2012 (comma 199) ovvero, nel caso in cui (come nella specie) i beni sono stati confiscati in data successiva, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo (comma 205). La previsione testuale della natura decadenziale del termine, in uno con la fissazione ex lege della sua decorrenza dai momenti precisamente individuati dalla norma, che sono ancorati a dati oggettivi certi e validi per tutti i creditori ipotecari (l’entrata in vigore della legge e la data della definitività della confisca, rispettivamente), non consente alcun dubbio o incertezza interpretativa al riguardo, nei termini prospettati dal ricorrente, che postulano invece una differente decorrenza dei 180 giorni dall’adempimento degli oneri informativi posti a carico dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dal comma 206 (dell’art. 1 l. 228/2012), ovvero addirittura dal momento, diverso da caso a caso, della conoscenza effettiva del provvedimento di confisca da parte del creditore. L’esigenza di certezza, stabilità e tempestiva definizione dei rapporti giuridici che fanno capo ai terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni confiscati, convalida, sul piano logico e sistemico, la correttezza e la ragionevolezza della lettura interpretativa del momento di decorrenza del termine decadenziale dei 180 giorni, che discende dal chiaro dettato normativo e che realizza un equo bilanciamento con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di sicuro rilievo costituzionale, sottese alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale, contemperando l’esigenza di celerità della procedura col riconoscimento di un congruo lasso temporale per la predisposizione e la presentazione delle domande di ammissione del credito.

Secondo gli Ermellini, le disposizioni di cui all’art. 1 l. 228/2012, commi da 194 a 205, configurano una disciplina autonoma e compiuta dei tempi e modi di ammissione dei crediti ipotecari dei terzi in buona fede sui beni confiscati in forza di una misura di prevenzione non soggetta alla disciplina di cui al D. Lgs. 159/2011, rispetto alla quale le disposizioni suddette rivestono carattere di specialità, in ragione, del resto, dalla scelta legislativa di dettare un’apposita regolamentazione; per il che non è consentito estendere o applicare analogicamente le norme e gli istituti del D. Lgs. 159/2011 alle fattispecie disciplinate dalla l. 228/2012, al di fuori dei richiami e dei rinvii specificamente operati da quest’ultima a singole disposizioni del “Codice antimafia”, che, per quanto riguarda la regolamentazione della presentazione della domanda di ammissione del credito e l’oggetto del relativo controllo giudiziale, sono limitati ai contenuti formali previsti dal comma 2 dell’art. 58 ed alle condizioni indicate dall’art. 52 del D. Lgs. 159/2011.

La disciplina dettata dalla L. n. 228/2012 non prevede, a differenza del D. Lgs. n. 159/2011, alcuna possibilità di insinuazione tardiva del creditore ipotecario che non abbia presentato tempestivamente la domanda di ammissione del credito, né richiama la norma contenuta nel comma 5 dell’art. 58 del “Codice antimafia”, che fissa il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca per la presentazione di eventuali domande tardive da parte dei creditori che provino che il ritardo è dovuto a causa a loro non imputabile. Differente il procedimento di accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi, disciplinato organicamente dagli artt. 57 e segg. del “Codice antimafia”, da quello introdotto dalla l. 228/2012 per le fattispecie da essa regolate.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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