L’ assegno postdatato, in quanto contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 della legge assegni e nell’art. 1343 c.c., comporta la nullità del sottostante patto di garanzia.
Pubblicato il 25/05/16 17:36 [Doc.1134]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. civ., 1^ sez., sent. n. 10710/2016 del 24 maggio 2016.

Viene proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto che la postdatazione non rendesse il titolo nullo in sé, ma solo la postdatazione stessa con la conseguenza che il prenditore potesse esigerne l’immediato pagamento, restando valido il sottostante patto di garanzia.

Il ricorrente, con apposito motivo, deduce la violazione della legge assegni e formula il seguente quesito di diritto: se l’emissione di un assegno postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporta, stante la violazione della legge assegni e dell’art. 1343 c.c., la nullità del sottostante patto di garanzia, attesa la natura imperativa delle norme richiamate.

La Suprema Corte l’ha ritenuto fondato, cassando con rinvio la decisione dei giudici di seconde cure, in quanto – sulla scorta della giurisprudenza di legittimità – l’emissione di assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 della legge assegni e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 c.c.

Per il che – secondo gli Ermellini – non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il Giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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