Nella Liquidazione Controllata la determinazione dell'importo del mantenimento è successiva all'apertura della procedura
Pubblicato il 06/12/22 00:00 [Doc.11442]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bologna 29 novembre 2022 - pres. Florini est. Rimondini

Massime redatta dall'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, pur potendo il tribunale provvedere al riguardo in via provvisoria e sulla base degli atti, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura ed espletati a tal fine dal liquidatore i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla sentenza.

Ai fini dell'ammissione, è irrilevante l'indicazione del debitore istante della durata della procedura di liquidazione controllata (nel caso di specie, cinque anni), come pure l'impegno a versare una quota di reddito per tutto il periodo della stessa; tale previsione, oltre a porsi in potenziale contrasto con le norme della Direttiva "Insolvency" 1023/2019 (recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022) - considerata l'esdebitazione dopo tre anni, in presenza dei presupposti -, appare del tutto ultronea rispetto alle caratteristiche proprie della liquidazione controllata, in quanto detta procedura non ha - al contrario della Ristrutturazione dei debiti del consumatore e del Concordato minore - alcun contenuto volontaristico e negoziale.


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