Procuratore Nardecchia: errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, revocazione o sindacabilità in sede di legittimità?
Pubblicato il 08/12/22 00:00 [Doc.11447]
di Redazione IL CASO.it
La Procura ha chiesto la rimessione della causa al Primo Presidente della Corte di cassazione per l'assegnazione alle Sezioni unite civili sul seguente quesito:
Se l'errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (ossia del risultato probatorio nella sua obiettività, che viene erroneamente percepito o ricevuto o evidentemente travisato), può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, ovvero sia ancora sindacabile in sede di legittimità; ove si dia risposta positiva al primo quesito, quale sia il corretto specifico rimedio con cui far valere tale specifico vizio: l'error in procedendo ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc, per violazione del divieto, desumibile dall'art. 115 c.p.c., di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti, ovvero il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. c.p.c..
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