Responsabilità della banca nella compravendita di diamanti da investimento
Pubblicato il 06/12/22 08:37 [Doc.11452]
di Redazione IL CASO.it


Nell'ambito della compravendita di diamanti, l'istituto bancario è tenuto a fornire al cliente informazione e protezione e ciò anche nell'ipotesi in cui la compravendita abbia luogo direttamente con Intermarket Diamond Business.

L'istituto bancario che segnali al cliente l'operazione di acquisto di diamanti da investimento ad un prezzo di gran lunga inferiore al loro valore reale di mercato risponde del danno patito dall'acquirente a titolo di responsabilità contrattuale e da contatto sociale qualificato.

La prima forma di responsabilità si fonda sul fatto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.M. Tesoro 6 luglio 1994, rientra nell'ambito delle attività connesse a quella bancaria la prestazione di servizi di informazione commerciale, nella fattispecie fornita in occasione della segnalazione dell'operazione al cliente.

La seconda forma di responsabilità, quella da contatto sociale qualificato, deriva dagli artt. 1173 c.c. e 2 della Costituzione, la quale sorge allorquando tra il danneggiato ed il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici, non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica.


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