Società in liquidazione, mancanza di prospettive di risanamento e di permanenza sul mercato: revoca delle misure protettive
Pubblicato il 07/12/22 08:57 [Doc.11457]
di Redazione della Rivista "Ristrutturazioni aziendali"


Tribunale di Arezzo, 16 aprile 2022. G.D. Federico Pani.

Con questa interessante (e ampiamente motivata) decisione, il Tribunale aretino afferma che "ad essere incompatibile con la composizione negoziata non è tanto lo stato di liquidazione societaria in sé e per sé considerato, quanto la sussistenza di un'insolvenza irreversibile e l'assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato, se del caso previa revoca dello stato di liquidazione".

Nel caso di specie - osserva il Tribunale - il piano che la società si propone di sottoporre "è un nuovo accordo con i creditori nell'ambito del presente procedimento, che consiste nella totale dismissione dell'attivo, coincidente con gli immobili edificati in anni passati in coerenza con l'oggetto sociale dell'impresa stessa.

Come si legge nella memoria integrativa depositata dalla ricorrente, trattasi de «l'unica ed ultima attività da svolgere»; ed infatti l'impresa non si propone di restare sul mercato, bensì di soddisfare i debiti residui con le cessionarie degli istituti di credito (previa loro ristrutturazione e falcidia) e cancellarsi dal registro delle imprese".

Leggi la decisione: https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Giurisprudenza/189


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