Concordato fallimentare, dipende da una quaestio voluntatis l'individuazione del momento in cui i diritti si trasferiscono all'assuntore
Pubblicato il 07/12/22 12:47 [Doc.11458]
di Redazione IL CASO.it


In assenza di una precisa indicazione contenuta nel provvedimento di omologazione del concordato fallimentare, non più contestabile una volta che lo stesso sia passato in giudicato, l'individuazione del momento in cui è destinato a prodursi l'effetto traslativo dei diritti in favore dell'assuntore dipende dall'interpretazione della proposta di concordato e del provvedimento che vi abbia dato seguito, la quale si risolve in una quaestio voluntatis, configurandosi quindi come un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivata.

[Nel caso di specie, l'indagine sulla volontà delle parti, svolta sulla base del contenuto della proposta di concordato, ha condotto a riconoscere che il trasferimento delle attività del fallimento in favore dell'assuntore era effettivamente subordinato all'adempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte con la proposta, nonché ad individuare il momento della produzione dell'effetto traslativo nella data del decreto con cui il giudice delegato avrebbe dovuto procedere all'accertamento dell'avvenuta esecuzione del concordato.]


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