Contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva: l'obbligo imposto all'avvocato di informare gli altri intermediari coinvolti non è necessario e viola il diritto al rispetto delle comunicazioni con il suo cliente
Pubblicato il 10/12/22 00:00 [Doc.11462]
di Redazione IL CASO.it


Tutti gli altri intermediari coinvolti in una tale pianificazione, nonché il contribuente stesso, sono soggetti all'obbligo di comunicazione in parola, il che consente di assicurare che l'amministrazione fiscale sia informata Una direttiva dell'Unione1 prevede che tutti gli intermediari coinvolti in pianificazioni fiscali transfrontaliere potenzialmente aggressive (meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscali) sono tenuti a comunicarle alle autorità fiscali competenti. Detto obbligo riguarda tutti coloro che sono coinvolti nell'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell'attuazione di tali pianificazioni. Ciò concerne del pari tutti coloro che al riguardo forniscono assistenza o consulenza e, in mancanza, il contribuente stesso. Tuttavia, ciascuno Stato membro può concedere agli avvocati un'esenzione dall'obbligo di cui trattasi quando esso violerebbe il segreto professionale tutelato in forza del diritto nazionale. In un caso del genere, gli avvocati intermediari sono tuttavia tenuti a notificare senza indugio i rispettivi obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità competenti a qualunque altro intermediario.

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