L’affitto di azienda è incompatibile con il concordato preventivo con continuità aziendale
Pubblicato il 29/05/16 18:27 [Doc.1152]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Como 29 aprile 2016 – Pres. Introini - Est. Petronzi

Concordato preventivo - Affitto di azienda - Concordato con continuità aziendale - Compatibilità - Esclusione

Concordato preventivo - Affitto di azienda - Finalità di cessione - Natura - Concordato liquidatorio - Soglia del venti per certo - Applicabilità

L’affitto di azienda anteriore o interinale alla fase endoconcordataria è incompatibile con il concordato preventivo con continuità aziendale in virtù di una interpretazione non solo testuale, ma anche teleologica e sistematica dell’art. 186-bis L.F. (Nel caso di specie, la proposta di concordato si incentrava essenzialmente sulla stipula di due contratti di affitto di rami di azienda finalizzati alla successiva cessione in favore dei rispettivi affittuari).

La proposta di concordato incentrata sulla stipula di contratti di affitto di azienda finalizzati alla successiva cessione in favore degli affittuari qualifica il concordato preventivo come liquidatorio puro, con conseguente applicazione della soglia di sbarramento del pagamento del venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari prevista dal nuovo IV comma dell’art. 160 L.F.

Segnalazione e massima a cura del Prof. Avv. Giuseppe D’Elia


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