Il ricorso amministrativo e il ricorso civile previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati possono essere esercitati in modo concorrente e indipendente
Pubblicato il 15/01/23 00:00 [Doc.11593]
di Redazione IL CASO.it


Spetta agli Stati membri garantire che l'esercizio parallelo di tali ricorsi non pregiudichi l'applicazione coerente
e omogenea di tale regolamento.
Nell'aprile 2019, BE ha partecipato all'assemblea generale di una società per azioni di cui è azionista e, in tale
occasione, ha posto alcune domande ai membri del consiglio di amministrazione nonché ad altri partecipanti.
Successivamente, ha chiesto a detta società di comunicarle la registrazione sonora realizzata in occasione
dell'assemblea generale. Tuttavia, tale società ha messo a sua disposizione soltanto i segmenti di tale registrazione
che riproducevano i suoi propri interventi, ad esclusione di quelli degli altri partecipanti, anche se questi ultimi
costituivano le risposte alle sue domande.
BE ha quindi chiesto all'autorità di controllo ungherese, responsabile ai sensi del regolamento generale sulla
protezione dei dati (RGPD), di ordinare alla società interessata di comunicarle la registrazione in questione. Poiché
tale autorità ha respinto la sua domanda, BE ha proposto un ricorso amministrativo contro la decisione di rigetto
dinanzi alla Corte di Budapest-Capitale. Allo stesso tempo, ha anche adito i giudici civili ungheresi contro la
decisione della società in questione che le aveva negato l'accesso. Quest'ultimo ricorso si basava su una
disposizione del RGPD che attribuisce a chiunque si ritenga vittima della violazione dei diritti garantiti da tale
regolamento il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Il primo di questi procedimenti è ancora pendente,
mentre i giudici civili ungheresi aditi nel secondo procedimento hanno già stabilito, con sentenza passata in
giudicato, che la suddetta società ha violato il diritto di accesso di BE ai propri dati personali.
Segue nell'allegato


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