Rinuncia agli atti esecutivi del creditore procedente e legittimazione dell'AdE a dare impulso alla procedura su immobile di residenza del debitore
Pubblicato il 16/01/23 08:25 [Doc.11598]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Francesco Micaletto.

L'agenzia di riscossione intervenuta nell'esecuzione immobiliare, laddove il creditore procedente abbia rinunciato agli atti, non è legittimata alla prosecuzione del processo esecutivo il quale deve dichiararsi improcedibile, in quanto sussista una delle condizioni previste dall'art. 76 co. 1 DPR 602/1973 (come sostituito dal D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013), come nel caso di immobile ad uso abitativo in cui risieda anagraficamente il debitore.


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