Realizzazione, nelle proprietà esclusive, di opere che arrechino danno alle parti comuni
Pubblicato il 17/01/23 00:00 [Doc.11612]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30307 del 14/10/2022

Condominio - Art. 1122, comma 1, c.c. - Realizzazione, nelle proprietà esclusive, di opere che arrechino danno alle parti comuni - Divieto - Apprezzamento del giudice di merito - Limiti nel sindacato di legittimità.

L'art. 1122, comma 1 c.c., vieta a ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, l'esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Spetta al giudice del merito, sulla base di apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., verificare se l'opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza dell'appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del ballatoio comune da parte degli altri condomini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso ed alle utilità che possano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva.


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